Startup e PMI innovative Circolare n 3696 C del Ministero dello Sviluppo Economico

Ai fini delle verifiche preventive, effettuate in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle PMI innovative, occorre distinguere due momenti differenti individuati dai commi 2 e 12 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012.

La prima disposizione individua gli elementi genetici che identificano la fattispecie, mentre la seconda indica gli aspetti che devono essere comunicati dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa nella sezione speciale. Va da sé che la disposizione di cui al comma 2 si pone come presupposto propedeutico della disposizione di cui al comma 12, vi è quindi un nesso causale  che lega la definizione di società quale startup con la sua iscrivibilità in sezione speciale.

Procedendo con l’analisi dell’art. 25 comma 2, il primo requisito indicato è che la startup sia “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Il controllo verrà effettuato nella pratica mediante accesso al registro delle imprese e tramite la CONSOB per il requisito della mancata quotazione. Con particolare riguardo alla fattispecie delle PMI la verifica preventiva verterà sul controllo dello status di PMI ai sensi della normativa europea, tale verifica avverrà pertanto sulla base degli indicatori relativi al fatturato anno e al numero degli addetti impiegati.

Per quanto riguarda invece il requisito secondo cui la startup dev’essere costituita da non più di sessanta mesi, il limite temporale è da intendersi non in riferimento alla data di inizio attività o alla data di iscrizione al registro delle imprese, ma bensì alla data di costituzione della società stessa.

Il terzo requisito relativo alla residenzialità, riconosce la possibilità ad una società costituita secondo la giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE e ivi stabilita, di godere del regime startup innovativa secondo la normativa italiana, purché abbia sede operativa o filiale in Italia. Tale verifica verrà effettuata dagli Uffici attraverso la consultazione del registro imprese, che permetterà di capire se vi sono sedi secondarie o unità locali.

Per quanto riguarda invece i requisiti relativi al valore della produzione annua così come l’obbligo di non distribuire gli utili, valgono ovviamente per le società già esistenti e sono oggetto di verifiche partendo rispettivamente dai dati di bilancio e da quanto contenuto nel verbale assembleare di approvazione del bilancio.

Più articolato in termini di controllo è il requisito di cui alla lettera f) riguardo l’oggetto sociale. Innanzitutto si ritiene che tale verifica debba avvenire con esclusione di ogni apprezzamento nel merito valutando secondo coerenza e avendo chiara la finalità della norma, volta a favorire l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno.

Nella pratica i criteri utilizzati in sede di controllo riguardano la verifica del requisito sull’innovazione selezionato dalla startup stessa in fase di autocertificazione e la sua coerenza rispetto al requisito di cui al punto h) ossia il possesso di almeno uno dei tre requisiti previsti dalla legge per poter acquisire lo status di startup innovativa.

Altro strumento a disposizione è la descrizione dell’attività fornita sempre in fase di autocertificazione, e il sito web se disponibile. In via residuale, nel caso in cui vi fossero ancora delle incertezze, gli uffici potranno richiedere direttamente alla società un presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business.

Ultimo aspetto in merito ai controlli propedeutici all’iscrizione in sezione speciale riguarda le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS). Per questo tipo particolare di startup occorre infatti verificare la presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale.

Si dovrà dunque procedere con i controlli necessari, contemperando il profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale con quello ulteriore e specifico della startup stessa.

Per quanto riguarda invece le verifiche dinamiche, queste hanno lo scopo di garantire la sussistenza dei requisiti anche nel corso dell’attività svolta da parte delle startup.

La prima verifica è quella della perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma. In particolare il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, pertanto a partire da tale data le cancellazioni saranno regolate sulla data di iscrizione della società in sezione speciale.

Altra verifica dinamica è quella relativa alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti, la cui assenza comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi e cioè la cancellazione dalla sezione speciale. Ne consegue pertanto che gli uffici sono chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di conferma. Chiaramente i requisiti analizzati sono quelli sopraesposti, tuttavia solamente alcuni dovranno essere verificati di volta in volta, è il caso della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione e per le startup innovative a vocazione sociale, del deposito del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Tutti gli altri requisiti si considerano assodati e non sono dunque oggetto di verifiche in itinere.

Le PMI sono soggette alle stesse verifiche dinamiche fin qui esposte, ad esse si aggiunge solamente la verifica annuale dell’esistenza di una certificazione di bilancio, che una volta iscritta la PMI in sezione speciale, diventa a tutti gli effetti una certificazione legale.

Startup e PMI innovative Circolare n 3696 C del Ministero dello Sviluppo Economico