Start-Up Innovative: Incentivi 2016
Con l’art. 29 del D.L. 179/2012 sono state autorizzate dalla Commissione UE delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up innovative limitatamente ai periodi d’imposta relativi al triennio 2013-2015. Il periodo d’imposta 2016 non era stato oggetto di valutazione a livello comunitario tuttavia affinché l’agevolazione trovasse applicazione anche in tale periodo, risultava necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte della Commissione Ue sopraggiunta con la decisione del 14.12.2015 che ha ampliato il perimetro entro cui poter usufruire dei benefici fiscali. Tra le novità rispetto alla precedente disciplina vi è l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro dell’ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili per ciascuna start-up innovativa e l’aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio di durata dell’investimento.
Sono agevolati i conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo, i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni e gli investimenti in quote degli Oicr, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale. Anche con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano limitatamente alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni. Rimangono esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati in start-up innovative che operano nel settore navale, dell’acciaio o del carbone o che si qualificano come “imprese in difficoltà”.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, per i soggetti passivi Irpef il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei conferimenti effettuati nel limite complessivo di 500 mila euro; per i soggetti Ires invece il beneficio consiste in una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 1,8 milioni.
Per le start-up innovative sociali e per quelle appartenenti al settore energetico la detrazione è elevata rispettivamente al 25% per i soggetti Irpef e al 27% per i soggetti Ires.
Il diritto all’agevolazione decade se entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento si verifica la cessione delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve, il recesso o l’esclusione degli investitori o la perdita di uno dei requisiti richiesti per la qualifica della start-up innovativa.