Ricerca e sviluppo: le novità della Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 introduce alcune modifiche al DL n. 145/2013 che disciplina le attività in materia di ricerca e sviluppo.

Le principali novità riguardano innanzitutto la misura dell’agevolazione riconosciuta, che dal 2017 sarà pari al 50% per tutte le tipologie di spesa sostenute. Viene quindi eliminata la suddivisione tra interventi agevolativi al 50% e al 25%, consentendo una semplificazione dei conteggi soprattutto con riguardo alle spese del personale dedicato alle attività di ricerca e sviluppo che potranno godere indistintamente dell’incentivo pari al 50%.

Con le modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2017 viene anche innalzato il limite annuo del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, che passa dagli attuali 5 milioni a 20 milioni di euro fermo restando il limite minimo di spesa di euro 30.000 euro. Si ricorda che tale ammontare minimo deve in ogni caso eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. E in ogni caso è sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo d’imposta in relazione al quale l’impresa intende beneficiare dell’agevolazione e  non in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolabili.

Nel caso in cui l’attività sia avviata nel periodo agevolato, non essendovi alcun pregresso, la quota di spese sarà agevolabile per intero.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo si segnala che la Legge di Bilancio 2017 ha accolto alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il credito d’imposta non solo a tutte le imprese residenti nel territorio, ma anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Rientrano inoltre gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale, le imprese agricole, i consorzi e le reti di imprese. Rimangono esclusi i soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.

Per quanto attiene il profilo oggettivo non si rileva alcuna novità a seguito della Legge di Bilancio 2017, le attività di ricerca e sviluppo ammissibili rimangono dunque le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale tra cui rientra la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi. A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che l’attività di ricerca e sviluppo può essere svolta anche in ambiti diversi da quelli scientifico tecnologico, purché finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze e all’accrescimento di quelle esistenti per nuove applicazioni. Non rientrano certamente nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie e periodiche che non comportino cambiamenti o miglioramenti significativi di prodotti e di processi.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nel limite massimo del costo ammissibile.

 

Infine la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato di un anno la durata del credito d’imposta estendendo l’agevolazione fino al 31 dicembre 2020.