Regolamento comunitario sul design

Il Regolamento comunitario sul design è entrato in vigore il 6 marzo 2002 su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Tale Regolamento prevede due diverse tipologie di tutela: il design non registrato, che per il nostro ordinamento ha costituito una novità assoluta, e il design registrato.

Il diritto sul design non registrato si costituisce con la creazione del modello o disegno e la sua divulgazione all’interno dell’Unione Europea. Tale diritto dura 3 anni dalla prima divulgazione. L’ambito di tutela non è però assimilabile a quello del design registrato in quanto il design non registrato protegge, sostanzialmente, solo la copia intenzionale dell’oggetto divulgato.

Inoltre, si tratta di un diritto che può comportare rilevanti oneri probatori poiché, in caso di controversia fra le parti, dovrebbe essere dimostrata la data e le modalità di divulgazione del “primo” oggetto del design non registrato e la copiatura da parte dell’altro soggetto.

Per i motivi sopra esposti, appare comunque consigliabile ricorrere alla registrazione del design.

Il diritto sul design registrato ha una durata fino a 25 anni dalla data di deposito della domanda. Esso conferisce il diritto d’uso esclusivo del design ed il conseguente potere di impedirne l’uso  terzi.

I  requisiti di registrabilità del design sono la novità (due disegni o modelli sono considerati uguali se differiscono unicamente per dettagli irrilevanti) ed il carattere individuale (un disegno o modello è provvisto di carattere individuale quando suscita in un utilizzatore informato una impressione che differisce in modo significativo da quella generata da altri modelli).

Qualsiasi soggetto (persone fisiche e giuridiche) può depositare la domanda di design registrato presso l’EUIPO (già UAMI). La comunione è ammessa.

Nella domanda è necessario riportare la richiesta di registrazione; l’indicazione di dati del richiedente; la riproduzione grafica del disegno o del modello; e l’indicazione dei prodotti a cui il modello viene applicato. La pubblicazione può essere differita fino a 30 mesi dalla data di deposito.

 

CONSIGLI

  • Se il prodotto è stagionale e cioè si pensa che sarà commercializzato per due o tre anni non conviene depositare la domanda. Attenzione però a dimostrare la data di prima divulgazione (presentazione in Fiera, catalogo datato, fatture di vendita, ecc.).
  • Nel caso di deposito di una domanda conviene depositare un modello multiplo e cioè depositare l’oggetto che andrà in commercio e oggetti simili in modo da proteggere anche oggetti che differiscono anche di poco dall’oggetto che andrà in commercio. Questo per il fatto che l’analisi del carattere individuale è una analisi soggettiva dell’utilizzatore informato. Inoltre chi è l’utilizzatore informato? Il distributore, l’installatore, l’utilizzatore finale?