Macchina o quasi macchina secondo la Direttiva Europea 2006/42/CE

La Direttiva Macchine 2006/42/CE individua come:

Macchine:

l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
l’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
l’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
l’insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Quasi-macchine:

gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

Le quasi macchine non prevedono la Marcatura CE. La Direttiva chiede, invece, che vengano indicati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati sulla quasi-macchina: questa richiesta è coerente con il fatto che a una quasi-macchina non potranno essere applicati tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva, non essendo la quasi-macchina completa e non potendo nella maggioranza dei casi adottare su di essa tutte le misure di protezione necessarie a garantirne un utilizzo sicuro (tali misure dovranno essere adottate sull’insieme complesso di cui la quasi-macchina entrerà a far parte).

Il fabbricante della quasi-macchina fa in questo modo una “parziale dichiarazione di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, avvertendo implicitamente l’acquirente che quelli non citati dovranno essere da lui analizzati nell’ambito della valutazione dell’insieme nel quale la quasi-macchina è destinata a essere inserita.

È importante sottolineare come la Direttiva usi la parola “applicati” e non “applicabili”; infatti nella progettazione e realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero — rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l’acquirente — di stabilire fino a quale punto applicare la Direttiva, lasciando al soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai requisiti della Direttiva.

Per esempio un robot può essere fornito privo di qualsiasi protezione perimetrale oppure dotato di protezioni perimetrali parziali che l’assemblatore completerà all’atto dell’integrazione della quasi-macchina nella macchina complessiva.

Mentre le macchine devono essere fornite di Dichiarazione CE di conformità, la parte B dell’allegato II della Direttiva 2006/42/CE prevede che le quasi-macchine siano fornite di una Dichiarazione d’Incorporazione, ma di questo parleremo nel prossimo articolo del nostro blog.

Attraverso questo l’atto, il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme.