Le novità della Nuova Direttiva Macchine

La Direttiva 2006/42/CE (la Nuova Direttiva Macchine), che sostituisce la precedente (Direttiva n. 98/37/CE), oltre ad uniformare le normative fra tutti gli Stati Membri ha apportato diverse novità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, per quanto riguarda la realizzazione del prodotto.

A differenza della precedente, incorpora nella disciplina di realizzo di prodotto conforme anche le norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la protezione dei consumatori e la valutazione dei rischi collegati  all’uso della macchina prodotto. Per questo motivo è rivolta a tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione, all’immissione e all’utilizzo del prodotto (fabbricanti, importatori, distributori, organismi notificati, organismi di normalizzazione, autorità preposte alla tutela della salute e sicurezza del consumatore, funzionari amministrativi nazionali e autorità di vigilanza del mercato).

Gli interventi introdotti nella la Nuova Direttiva Macchine hanno contribuito a:

  • meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva Macchine e definire in maniera più dettagliata concetti, posizioni soggettive ed attività non trattati nella precedente versione;
  • adeguare e completare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di tutela della salute;
  • semplificare le procedure di Valutazione della Conformità;
  • rafforzare i meccanismi di Sorveglianza del mercato e di cooperazione tra Stati Membri e rafforzare i meccanismi di Controllo sull’operato degli organismi notificati;
  • prevedere l’adozione da parte degli Stati Membri di un sistema sanzionatorio specifico.

A differenza della precedente Direttiva 98/37/CE, che formalmente si applicava alle macchine (comprese le attrezzature intercambiabili) e ai componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente (rispetto alla macchina), la Direttiva 2006/42/CE si applica a:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine.

È questa un’altra importante novità introdotta dalla nuova Direttiva, che specifica nel dettaglio la distinzione tra macchina e quasi macchina, come questi due prodotti devono essere realizzati e a quali vincoli devono essere sottoposti.