Le cautele relative ai marchi nella costruzione della rete di vendita all’estero
L’utilizzo del marchio dell’impresa può avvenire direttamente, nell’ambito di attività di vendita e pubblicitarie, o per il tramite dei propri intermediari commerciali, quali, ad esempio gli agenti, i distributori e i franchisee.
Vediamo quali siano le principali cautele da adottare, sotto il profilo dei marchi, quando si opera in un paese straniero tramite agenti, distributori, franchisee o altri intermediari.
Innanzitutto, prima di nominare l’intermediario, è consigliabile che l’azienda provveda al deposito del marchio.
Per assicurarsi una ragionevole tutela, il deposito dovrebbe riguardare tutti i paesi concessi all’agente, al distributore o al franchisee e, nell’ambito di tali paesi, “coprire” le diverse classi merceologiche dei prodotti che costituiscono l’oggetto del contratto.
Inoltre, il deposito dovrebbe essere tempestivo per evitare di essere anticipati da eventuali terzi che, più o meno in buona fede, potrebbero depositare nel proprio paese un marchio identico o simile a quello dell’impresa italiana, nel tentativo di impedirne le importazioni o di ottenere un compenso per rinunciare ai diritti sul marchio. Questo fenomeno non è da sottovalutare, perché risulta più diffuso di quanto si pensi.
La tempestività del deposito serve anche per ridurre il rischio che un agente, un distributore o un franchisee troppo intraprendente depositi esso stesso, a proprio nome, il marchio dell’impresa italiana, o lo inserisca nella propria ditta o denominazione sociale.
Si noti che nei casi sopra indicati, anche quando sia possibile riprendere possesso del “proprio” marchio, come ad esempio nel caso di deposito non autorizzato da parte di un agente in un paese della Convenzione di Parigi, i costi delle necessarie azioni legali potrebbero risultare particolarmente elevati. Questi rischi è le relative spese possono essere evitati o ridotti proprio con tempestivo deposito del marchio.
Inoltre, l’utilizzo del marchio da parte dell’intermediario d0vrebbe essere regolato nel contratto, per evitare usi pregiudizievoli per la reputazione dell’impresa preponente o, comunque, poco conformi alla politica e all’immagine commerciale della stessa.
In particolare, sarà opportuno stabilire nel contratto che l’intermediario dovrà utilizzare il marchio solo per fini promozionali e pubblicitari; che tale uso dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall’azienda preponente; che l’uso non dovrà essere effettuato in modo pregiudizievole per la reputazione del marchio; che eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del preponente; che l’uso del marchio da parte dell’intermediario dovrà cessare immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto (salvo eventualmente prevedere, nel caso di contratti di distribuzione o di franchising, un termine per lo smaltimento dello stock a magazzino).