La Direttiva Macchine
Le caratteristiche e i principi della Direttiva Macchine: l’evoluzione della normativa, il campo di applicazione, gli aspetti rilevanti, i requisiti essenziali di sicurezza e gli obblighi del fabbricante di una macchina.
La Direttiva Macchine è una direttiva europea che si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. È stata estesa a: ascensori da cantiere, apparecchi portatili a carica esplosiva (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare) fino al 2011, apparecchi di sollevamento per persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s.
La Direttiva Macchine – chiamata anche MD (Machinery Directive) – “è un insieme di regole definite dalla CE, rivolto ai costruttori di macchine, che stabiliscono i Requisiti Essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute pubblica relativi alla progettazione, alla fabbricazione e al funzionamento delle macchine, con il fine di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo”.
La Direttiva 89/392/CEE (in seguito sostituita dalla Direttiva 98/37/CE) è stata recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l’attuazione delle direttiva 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine”, entrato in vigore il 21 settembre 1996.
In seguito a revisione da parte della Commissione Europea, è stata recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 41) la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta Nuova Direttiva Macchine).
La Direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:
- macchine che devono essere certificate da enti terzi;
- macchine che possono essere autocertificate dal produttore.
Per le macchine comprese nell’allegato IV della Direttiva stessa la conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti (organismi notificati). Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato VII della direttiva stessa.