La difesa del segreto di impresa in azienda e nei rapporti con i terzi
Cos’è il know how
La nozione di know how è nata nella prassi commerciale e non è stata ancora recepita dai diversi ordinamenti giuridici.
Dal punto di vista letterale, il termine “know how” è l’abbreviazione dell’espressione anglo-americana the know-how to do it: “il sapere come farlo”.
Si tratta, come si vede, di una nozione generica, che nell’attività di impresa viene comunemente riferita a qualsiasi conoscenza suscettibile di applicazione economica e, in particolare, alle conoscenze relative alla fabbricazione di un prodotto, all’applicazione di un procedimento produttivo, alla prestazione di un servizio, alla commercializzazione di prodotti, e così via.
Dal punto di vista giuridico, una nozione così ampia è subito parsa poco soddisfacente perché può riferirsi, indistintamente, a conoscenze che presentano forti difformità di tutela giuridica.
Si è quindi proposto di distinguere, nell’ambito delle conoscenze di impresa, quelle brevettate, che costituiscono l’oggetto di un diritto di esclusiva legale, da quelle non brevettate che, come vedremo, sono tutelate in modo più attenuato. L’uso del termine “know how” è stato così riservato alle sole conoscenze non brevettate.
Si è poi discusso se il “know how” dovesse riferirsi alle sole conoscenze tecniche o anche a quelle commerciali, e alle sole conoscenze trasmissibili per iscritto (technical documentation) o anche a quelle trasmissibili verbalmente (technical assistance) o mediante attività dimostrativa (show-how). In realtà. A ben vedere, non c’è ragione di escludere l’uno o l’altro tipo di conoscenza, dato che esse non differiscono sensibilmente per il tipo di trattamento giuridico.
Si potrebbe quindi affermare che con il termine know how si intendono le conoscenze non brevettate, tecniche o commerciali, trasmissibili per iscritto o per altra forma.
Di conseguenza la nozione di know how viene a coincidere con quella di segreto di impresa.
Ci domandiamo quindi: come si distinguono le conoscenze segrete da quelle non segrete? Di quale tutela godono le conoscenze segrete? Come differisce questa tutela da quella brevettuale? Come è possibile proteggere il segreto?
Il segreto di impresa e la sua tutela
Le norme di diritto industriale che più direttamente tutelano il segreto sono previste agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
Il segreto aziendale tutela le informazioni soggette al legittimo controllo del loro detentore, a condizione che dette informazioni siano segrete, abbiano un valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete (art. 98 CPI).
Con il termine “segreto” si intendono le informazioni aziendali che, singolarmente o nel loro insieme o combinazione, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore. Così chiarita la nozione di segreto, la normativa in esame impone a terzi il divieto di rivelare, acquisire od usare tali informazioni ”segrete” in modo abusivo.
La difesa dei segreti in azienda e nei rapporti con i terzi
La norma stabilisce che i soggetti interessati alla difesa delle proprie informazioni hanno l’onere di adottare “misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Se queste misure non vengono adottate non si avrebbe dunque tutela del segreto.
L’adozione di idonee misure dovrà attuarsi sia all’interno dell’azienda sia nei rapporti con i terzi..
In particolare:
è consigliabile identificare quali siano le informazioni che si intendono sfruttare in regime di segreto (documenti tecnici, documenti commerciali, e così via). Quindi sarà opportuno contrassegnare questa documentazione con la dicitura “segreto”, ”confidenziale” o alta equivalente e conservarla in luoghi non facilmente accessibili ai non addetti ai lavori;
sarà opportuno adottare misure di riservatezza nel trattamento dei dati elettronici;
si dovrà valutare se non sia il caso di prevedere appositi accordi di riservatezza con i propri dipendenti;
per quanto riguarda invece i rapporti con i terzi occorrerà evitare di fornire informazioni non strettamente necessarie all’esecuzione del contratto e sarà in ogni caso opportuno sia concludere accordi di riservatezza che regolino la comunicazione di informazioni nella fase delle trattative precontrattuali, sia pattuire apposite clausole di segretezza nell’ambito del testo contrattuale.
In parole povere:
nell’ufficio aziendale di ricerca e sviluppo possono entrare solo gli addetti con cui sarebbe opportuno prevedere accordi di riservatezza;
disciplinare l’utilizzo delle chiavette in cui è possibile memorizzare i risultati della ricerca e sviluppo; e
accordi di riservatezza con i fornitori, contoterzisti ecc. che lavorano su progetti aziendali.