La Dichiarazione d’Incorporazione per le quasi macchine
Come per tutti i prodotti, anche per la quasi-macchina deve essere attestata la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES). Questo atto per la quasi-macchina è detto Dichiarazione d’Incorporazione.
Dal momento che la quasi-macchina non funziona da sola, ma è destinata ad essere parte di una macchina o di un impianto più grande, chi la installa dovrà prendersi carico della sua adattabilità alla macchina e dovrà redigere la Dichiarazione di Conformità, come prevista dalla Direttiva Macchine.
La Dichiarazione d’Incorporazione deve obbligatoriamente contenere:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
- nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella comunità;
- descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
- il preciso elenco di quali Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva Macchine sono applicati e ottemperati. È, inoltre, opportuno esplicitare se alcuni Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della salute non sono stati applicati o sono rispettati solo parzialmente o solo per alcune parti della quasi-macchina.
- l’indicazione che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all’allegato VII B;
- se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti;
- un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
- una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della Direttiva Macchine;
- luogo e data della dichiarazione;
- identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario;
- l’indicazione della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione.
A tale riguardo la guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE commenta:
385 […] 4. 4. La Direttiva Macchine non determina quali dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e di tutela della salute applicabili debbano essere applicati e soddisfatti dal fabbricante della quasi-macchina. Si può tener conto delle considerazioni indicate di seguito per decidere se applicare e soddisfare o meno taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute:
il fabbricante della quasi-macchina può essere impossibilitato a valutare pienamente taluni rischi che dipendono dal modo in cui la quasi-macchina verrà incorporata nella macchina finale;
il fabbricante della quasi-macchina può concordare con il fabbricante della macchina finale una “ripartizione dei compiti” secondo cui l’applicazione e la soddisfazione di taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono lasciate al fabbricante della macchina finale.
Nell’indicazione prescritta al paragrafo 4 dell’allegato II, parte 1, sezione B, il fabbricante della quasi-macchina deve indicare precisamente nella dichiarazione di incorporazione quali dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili sono stati applicati e soddisfatti. Se un dato requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute è stato soddisfatto per taluni elementi o aspetti della quasi-macchina e non per altri, occorrerà indicarlo. Le istruzioni per il montaggio delle quasi-macchine devono far presente l’esigenza di considerare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute cui non si è ottemperato o si è ottemperato solo in parte.
Un elemento peculiare della Dichiarazione d’Incorporazione è la menzione del divieto di messa in servizio. Con questo si avverte l’acquirente che la quasi-macchina non è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine, essendo destinata a essere assemblata con altre macchine o quasi-macchine.
Su questo aspetto leggiamo quanto riportato nella guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE:
385 […] 6. La dichiarazione prescritta dal paragrafo 6 tiene conto del fatto che le quasi-macchine non possono essere considerate sicure fintanto che:
non sono stati soddisfatti tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla quasi-macchina non assolti dal fabbricante della quasi-macchina;
sono stati valutati tutti i rischi derivanti dall’incorporazione della quasi-macchina nella macchina finale e sono state adottate le necessarie misure di protezione per porvi rimedio.