La confondibilità tra i marchi e gli altri segni distintivi
Oltre ai contenziosi tra due o più marchi, nella pratica sono sempre più diffusi i conflitti tra un marchio e un altro segno distintivo, nonché tra differenti segni distintivi diversi dal marchio.
Infatti, è principio vigente nel nostro ordinamento quello dell’unitarietà dei segni distintivi, in base al quale chi acquista diritti su un segno distintivo acquista diritti di esclusiva anche in relazione alla funzioni proprie degli altri segni distintivi. Ad esempio, il titolare della registrazione del marchio “alfabeto”, nei limiti di legge, potrà impedire l’utilizzo della parola “alfabeto” ad altri soggetti non solamente in funzione di marchio, ma anche quale altro segno distintivo.
Tra “gli altri segni distintivi” vi sono quantomeno i seguenti: la ditta, la ragione e la denominazione sociale, che rappresentano il nome commerciale dell’imprenditore, individuandolo come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività di impresa; l’insegna, che contraddistingue i locali fisici dell’impresa e dei singoli esercizi commerciali; il nome a dominio, cioè il segno che contraddistingue il sito web utilizzato nell’attività economica.
Ebbene, da un lato un marchio può essere dichiarato nullo – venendo così vanificati i relativi investimenti – nel caso in cui sia presente un segno, identico o simile, noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio utilizzato nell’attività economica o altro segno distintivo già adottato da altri, qualora per effetto dell’identità o della somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi per cui la domanda di marchio viene depositata, si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione. Infatti, nell’ipotesi in cui il segno distintivo antecedente abbia acquisito notorietà non puramente locale, nonché un minimo di affermazione commerciale, il marchio di cui viene chiesto il deposito successivamente non presenta il requisito della novità e, di conseguenza, non può costituire oggetto di valida registrazione.
In maniera speculare, è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio o altro segno distintivo, un segno identico o simile ad un marchio altrui, a condizione che possa determinarsi un rischio di confusione, oppure che l’uso del segno adottato successivamente consenta di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore, o possa arrecare pregiudizio al titolare del medesimo.
Pertanto, alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi, è senza dubbio opportuno che la scelta dell’adozione di qualsiasi segno distintivo venga preceduta da una ricerca finalizzata a verificare l’assenza sul mercato di segni potenzialmente confliggenti. Nondimeno, sulla base del medesimo principio, è consigliabile che il titolare di un segno distintivo verifichi periodicamente le scelte dei concorrenti, o in caso di marchio rinomato anche di soggetti non in concorrenza, per bloccare sul nascere eventuali iniziative di sfruttamento e agganciamento al proprio segno distintivo.