Il rating di legalità: nuovo regolamento e vantaggi per le imprese

Negli ultimi anni le imprese tendono sempre più a coniugare gli aspetti reddituali ed economici con i principi dell’etica aziendale, della legalità e della trasparenza.

In questo contesto si è mosso il legislatore al fine di offrire un adeguato riconoscimento alle imprese che spontaneamente decidano di orientarsi verso il raggiungimento di questi obiettivi, soprattutto nell’ambito del rispetto della legge al fine di arginare il fenomeno della cd. Corporate criminality. Per questa ragione nel 2012 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento specificatamente destinato al rispetto di prerogative di conformità alle leggi, vale a dire il rating di legalità.

Esso è destinato alle imprese che rispettino i requisiti individuati dallo stesso Regolamento n. 24075, in vigore dal 2 gennaio 2013, che ne definisce gli elemento fondamentali.

Il rating può variare in un range e viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni presentate dalle aziende.

La valutazione avviene sulla base di diversi parametri e requisiti e afferiscono sia alle persone giuridiche richiedenti il rating che alle persone fisiche ad esse appartenenti.

Ai fini dell’accesso al rating, oltre che la necessaria assenza di condanne e di provvedimenti di accertamento in relazione all’impresa richiedente, altri elementi rilevanti sono rappresentati dall’utilizzo di strumenti finanziari tracciabili per importi superiori alla soglia di legge, nonché dall’assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici e di comunicazioni antimafia interdittive in corso di validità. Il Regolamento consente di incrementare il punteggio base, a condizione che siano rispettati ulteriori requisiti premiali tra cui l’aver denunciato all’autorità giudiziaria uno dei reati previsti dal Regolamento AGCM.

Uno dei maggiori benefici connessi al rating sta nella possibilità di avere più facilmente accesso al credito bancario. Nell’ambito, infatti, della loro attività, le banche devono tener conto del rating di legalità e definire i riflessi che lo stesso ha sui tempi e i costi dei procedimenti di istruttoria.

Il Regolamento in questione ha previsto un meccanismo di monitoraggio continuo di tali dinamiche.

Un’attenzione particolare è stata data al rating di legalità anche “in sede di concessione di finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni”, stabilendo che le imprese che ne sono in possesso possono beneficiare di un sistema di premialità, il quale dipende dalla natura, entità e finalità del finanziamento, nonché i destinatari e la procedura per l’erogazione. Nell’ambito delle procedure di appalto e concessioni particolare importanza viene data anche ai parametri di tipo qualitativo e reputazionale.

Pur trattandosi di uno strumento di recente introduzione, il rating di legalità ha subito diverse modifiche che perseguono l’obiettivo di rendere più efficace il controllo esercitato in sede di conferimento del rating e di aumentare il livello di legalità richiesto alle imprese.

La diffusione di questo strumento presso le aziende ha conosciuto, negli anni, un incremento molto sostenuto, anche grazie a una maggiore consapevolezza dei benefici. Le richieste intervenute tra il 2014 e il 2015 sono infatti triplicate, trend confermato anche nel 2016.

Infine, per quanto riguarda l’aspetto pratico, l’impresa, al fine di ottenere il rating di legalità, è tenuta a compilare e presentare all’AGCM l’apposito Formulario reperibile sul sito dell’Autorità che si compone di una parte relativa ai dati dell’azienda, ai requisiti per l’attribuzione del rating e alle dichiarazioni relative alla determinazione del punteggio.

Il Formulario è trasmesso via pec all’AGCM che delibera l’attribuzione del rating entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, salvo diversa disposizione di proroga. La domanda sarà inviata all’ANAC, al Ministero di Giustizia e al Ministero dell’Interno per eventuali osservazioni.

Il rating ha durata biennale e può essere rinnovato, salvo il permanere dei requisiti che hanno contribuito all’attribuzione del rating. In caso contrario l’AGCM potrà procede con una riduzione del punteggio o con la revoca del rating stesso.