I contratti di rete

E’ a tutti noto che uno dei principali limiti dell’imprenditoria italiana è dato dalla piccola o minima dimensione delle imprese, spesso familiari o poco più, anche a causa dell’elevatissimo costo del lavoro che funge da principale deterrente alla crescita delle imprese in termini numerici e, di conseguenza, di professionalità diverse.
Per ovviare, o comunque tentare di superare, tale inconveniente strutturale, che ostacola la crescita della nostra economia, il legislatore ha recentemente dotato le imprese di un nuovo strumento: la rete.
In realtà esistevano già alcune formule aggregative delle imprese, si pensi alle ATI (associazioni temporanea d’imprese), che sono una realtà molto diffusa nell’ambito degli appalti pubblici, ai GEIE (Gruppo Europeo d’Interesse Economico), che in Italia non hanno avuto grande fortuna, e così via.
Con la Legge 9 aprile 2009 n. 33, Il legislatore ha quindi introdotto un nuovo rapporto giuridico, stabilendo che “Con il contratto di rete “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa» (art. 3, comma 4-ter, primo periodo, Legge 33/2009).

Quindi ai sensi della citata normativa, la rete di imprese è un rapporto giuridico su base contrattuale che consente a più imprese di mettere in comune delle specifiche attività/risorse allo scopo di incrementare o rafforzare la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Senza poter in questa sede indagare sulla esatta natura del contratto di rete, si dovrà tuttavia precisare che il contratto si presenta come un contratto a natura mista, nel senso che alla sua regolamentazione concorrono sia la disciplina specifica contenuta nella legislazione ad hoc sopra ricordata, sia un rinvio in essa contenuta alle norme del codice civile sul mandato e sui consorzi con attività esterna, sia infine le norme del codice civile sui contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Si tratta quindi di uno strumento contrattuale molto ampio, multi-funzionale, che si colloca tra la disciplina generale del contratto e quello di alcune singole tipologie, riducendo sensibilmente la portata dell’intervento legislativo.

Ma cosa s’intende per contratto di rete?

Vi sono in realtà almeno tre modelli di rete:
1) il contratto con cui i partecipanti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
2) il contratto con cui i partecipanti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
3) il contratto con cui i partecipanti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Come si può notare, il legislatore ha previsto un “crescendo” di coinvolgimento delle imprese, partendo da una situazione di mera collaborazione in determinati ambiti attinenti all’esercizio della propria attività d’impresa, passando ad uno scambio di know-how o di altri diritti di proprietà industriale o commerciale, fino ad arrivare all’esercizio comune di una o più attività attinenti all’oggetto della propria impresa.
Si prefigura quindi una rete leggera con semplice collaborazione tra imprese, oppure uno schema un po’ più integrato in cui è il know-how aziendale ad essere messo in comune per migliorare le capacità innovative dell’attività svolta tramite la rete, fino a giungere ad una vera e propria integrazione tra le imprese che decidono di esercitare in comune una certa attività.
A prescindere dalla tipologia di modello scelto tra i tre possibili appena elencati, la normativa indica alcuni requisiti di cui deve essere obbligatoriamente dotato un contratto di rete.
E’ importante menzionarli perché in loro assenza il contratto di rete sarà invalido.
Si parte quindi dal nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. Si tratta di un elemento ovvio e scontato nel diritto dei contratti, che nasce dall’esigenza di una precisa individuazione delle parti contraenti, ma che nel caso specifico fonda la sua necessità nel regime di pubblicità del contratto che la legge prevede mediante la iscrizione del medesimo al Registro delle Imprese.
In secondo luogo, è obbligatoria l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi. La necessaria specificazione degli obiettivi strategici, che le parti contraenti si prefiggono con l’esecuzione del contratto di rete, deve essere accompagnata dalla indicazione delle modalità con cui le parti misureranno, durante l’esecuzione del contratto di rete, il rispettivo avanzamento verso tali obiettivi. Si tratta di meccanismi che hanno lo scopo di consentire una verifica intermedia sulla attitudine del contratto di rete a soddisfare gli interessi di tutte le parti contraenti.
Terzo elemento è costituito dalla definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune a tutti i partecipanti. Il “programma di rete” sembra rappresentare quello che in altri ambiti normativi è definito l’oggetto del negozio giuridico, ossia la selezione delle attività che dovranno essere svolte “in rete”, cui ragguagliare i diritti e gli obblighi negoziali dei contraenti.
Tale requisito dell’accordo interaziendale rappresenta dunque il nucleo essenziale della trattativa cui è necessario prestare particolare attenzione, poiché le relative pattuizioni stabiliscono come si dovrà “fare rete”.
La definizione di diritti ed obblighi rappresenta, infatti, la traduzione in termini giuridici delle modalità di attuazione della rete fra le parti, e da essa dipende la possibilità di conseguire l’obiettivo strategico.
Il programma rappresenta altresì il campo in cui si confrontano le diverse istanze della classe imprenditoriale, fra esigenze di collaborazione e “istinto” di competizione.
Se gli obblighi a cui essi convengono di soggiacere possono essere di contenuto vario, sia negativo sia positivo, in coerenza con il concreto assetto di interessi che sta alla base della creazione della rete e con le norme imperative che presiedono al singolo tipo, certo è che, nel rispetto dei principi generali, i comportamenti dovuti devono essere almeno determinabili.
Il che implica che ci dovrà essere un particolare sforzo, da parte di chi redige il contratto, diretto a precisare ex ante i contenuti delle prestazioni che i singoli imprenditori porranno in essere, in modo da fornire un contenuto pratico e concreto alla rete stessa.
Altro elemento obbligatorio è costituito dalla durata del contratto.
Com’è facilmente intuibile, il contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, essendo invece obbligatorio prevederne una specifica durata. Ciò non impedisce che le parti possano procedere alla sua rinnovazione, anche prevedendone il rinnovo tacito in assenza di comunicazione di disdetta da parte di chi non intenda mantenere il vincolo del contratto di rete.
Sarà opportuna una simile previsione in casi in cui la rete venga costituita per raggiungere un obiettivo importante e di lunga durata per cui ci sia il dubbio che la durata inizialmente prevista possa non bastare a raggiungere l’obiettivo prefissato.
Nel caso sia previsto un rinnovo tacito, salvo disdetta, ove la disdetta sia comunicata da una o più parti – senza che tuttavia venga meno il requisito della pluralità delle parti contraenti – il contratto rinnovato continuerà a produrre i suoi effetti per le parti che abbiano aderito al rinnovo tacito.
Ulteriore elemento che appare obbligatorio è la possibilità di adesioni di ulteriori partecipanti.
A dire il vero non è chiaro se si tratti di elemento necessario o facoltativo : il dato letterale della norma (art. 3, comma 4-ter, L.33/2009) induce a ritenere che la rete debba essere potenzialmente aperta, come tutti i contratti di tipo associativo – che infatti parla di “adesione successiva” , mentre la lettera d) parla di “modalità di adesione di altri imprenditori”. L’unico requisito che è imposto dalla legge per l’adesione è quello di essere imprenditore.
Tuttavia nella redazione del contratto di rete sarà necessario specificare le “modalità” per la successiva adesione di nuovi soggetti imprenditori alla rete, tenendo conto che l’accesso al contratto di rete implica l’accesso a dati riservati, know-how, informazioni commerciali o contabili. Sarà quindi opportuno prevedere che alla rete si possa accedere previa accettazione degli altri partecipanti e che tale adesione debba avvenire all’unanimità ovvero a maggioranza dei partecipanti.
Infine, la Legge prevede come obbligatorie le predisposizione di regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione dell’Organo Comune (laddove questo sia presente).
I contraenti dovranno quindi definire preventivamente, nel contratto di rete, il meccanismo con cui verranno assunte le decisioni inerenti materie o aspetti di interesse comune.
L’ulteriore analisi degli elementi non obbligatori e di altre condizioni particolari del contratto di rete sono affidate ad un successivo contributo.