Fasi della Procedura di Brevettazione Europea parte 2

Fasi della Procedura di Brevettazione Europea parte 2

La domanda di Brevetto Europeo

RICERCA DI NOVITÀ E PARERE DI BREVETTABILITÀ

La ricerca viene eseguita accedendo prevalentemente a documentazione brevettuale, ma anche a documentazione non brevettuale, opportunamente classificate e suddivise per campo tecnico. La documentazione è disponibile in formato elettronico ed è ricercabile tramite sofisticati strumenti di ricerca computerizzata.

L’esaminatore che esegue la ricerca prepara il “rapporto di ricerca”, che consiste in un elenco dei documenti anteriori pertinenti con l’indicazione delle rivendicazioni della domanda in esame a cui le anteriorità sono opponibili e del grado di pertinenza di ciascuna anteriorità. Con X vengono indicate le anteriorità più pertinenti e con Y vengono indicate le anteriorità che combinate con altre anteriorità anticipano le caratteristiche oggetto delle rivendicazioni della domanda.

Allo scopo di ottimizzare la procedura di ricerca ed esame, è stato da alcuni anni istituito il cosiddetto “Rapporto di Ricerca Esteso” che comprende, oltre al rapporto di ricerca convenzionale di cui sopra, un parere scritto di brevettabilità in cui l’esaminatore, alla luce dei documenti anteriori emersi nel corso della ricerca, evidenzia eventuali obiezioni sostanziali relative alla mancanza dei requisiti di brevettabilità delle rivendicazioni (o altre  obiezioni inerenti, ad esempio, alla chiarezza e alla forma delle rivendicazioni).

Il Rapporto di Ricerca Esteso viene inviato al richiedente (o al consulente brevettuale che lo rappresenta), il quale può modificare (limitandole) le rivendicazioni sulla base dei risultati, per esempio per superare un documento ritenuto pericolosamente attinente al campo dell’invenzione.

ATTENZIONE il parere emesso dall’esaminatore è un parere di brevettabilità e non di libera fattibilità. In sostanza l’esaminatore esamina se vi sono i requisiti di brevettabilità e non si pronuncia sul fatto che il prodotto oggetto della domanda possa essere o no all’interno dell’ambito protettivo di una documento brevettuale anteriore, naturalmente ancora in vita. E’ il titolare della domanda che deve leggere le rivendicazioni indipendenti dei documenti brevettuali anteriori sul proprio prodotto per analizzare se il prodotto è all’interno dell’ambito protettivo dei documenti brevettuali anteriori.

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

La pubblicazione si esegue, improrogabilmente, al diciottesimo mese a contare dalla data di deposito europeo o di priorità (a seconda del termine che scade prima).

La pubblicazione consiste nel mettere a disposizione del pubblico un fascicolo contenente i dati bibliografici della domanda, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni ed il rapporto di ricerca se già disponibile. La pubblicazione avviene in una delle tre lingue di lavoro dell’Ufficio Brevetti Europeo, nella fattispecie quella in cui è stata depositata la domanda.

Come abbiamo visto, lo scopo di pubblicare la domanda di brevetto prima della sua concessione è quello di informare sollecitamente l’industria sullo stato della tecnica.

Inoltre la pubblicazione, rendendo opponibile la domanda a terzi, determina l’attivazione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo, cosiddetta “provvisoria” in quanto subordinata alla successiva concessine del brevetto.

Siccome la protezione che si ottiene con la pubblicazione è basata sul contenuto delle rivendicazioni, è per questo motivo che, qualora si prevedano possibili contraffattori, conviene modificare preventivamente le rivendicazioni già al ricevimento del rapporto di ricerca, per tenere conto dei documenti ritrovati dall’esaminatore. Le nuove rivendicazioni, infatti, potranno in questo modo essere pubblicate con la domanda, al osto di quelle originali, assicurando una protezione più corretta. In alcuni casi, comunque, questo non è possibile, perché il rapporto di ricerca viene emesso (e  pubblicato separatamente) dopo la pubblicazione della domanda.