Disposizioni sul diritto d’autore
Il Codice di Diritto Industriale nei suoi vari articoli ci insegna a comprendere i diritti di proprietà industriale ed in sostanza ci informa sulla costituzione ed acquisto di tali diritti.
Art. 2 del Codice di Diritto Industriale
- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e4 la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
- Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
- Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a dei semiconduttori.
- Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
Come è possibile notare il Codice di Diritto Industriale non protegge le opere intellettuali che invece sono protette dalla Legge sul Diritto d’Autore.
Art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore
In particolare sono comprese nella protezione:
- Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- Le opere e composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata traccia per iscritto o altrimenti;
- Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- I disegni e le opere dell’architettura;
- Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- Le banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro odo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti sui tale contenuto;
- Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Vediamo ora fra tutte le opere sopra indicate quali sono le opere che vengono normalmente utilizzate dalle imprese.
CATALOGO
Senza chiedere il permesso a nessuno e senza spendere un euro è sufficiente inserire nel catalogo (normalmente una volta solo sotto l’indirizzo dell’azienda) © COPYRIGHT (data di pubblicazione). La Legge va a proteggere le fotografie e quanto è scritto nel catalogo. Poi, dato che ogni anno è possibile l’inserimento di nuove pagine e quindi si dovrà aggiornare la data di pubblicazione, è necessario non cestinare il catalogo dell’anno prima per continuare a proteggere quanto riportato nel vecchio catalogo e riportato nel nuovo catalogo.
SITO
Valgono le stesse regole del catalogo con l’unica accortezza di inviarsi via PEC quanto riportato nel sito dell’anno prima.
SOFTWARE
Il Codice di Diritto Industriale non consente la protezione di programmi per elaboratori in quanto tali. In sostanza un software applicato ad una macchina è brevettabile mentre un software per esempi di video scrittura non è brevettabile. Ora depositando il software per esempio alla SIAE è possibile proteggere anche il software in quanto tale.
CATALOGO e SITO
Ora si immagini un catalogo e/o un sito che riporti © COPYRIGHT, ™ a lato di marchi non depositati, ® a lato dei marchi registrati, Patent Pending in corrispondenza di prodotti in cui si è depositata una domanda di brevetto, Patented in corrispondenza di prodotti brevettati, Disegno depositato in corrispondenza dei prodotti coperti da un brevetto di design, e così via.
Tutte queste indicazioni trasmettono il fatto che l’azienda protegge i propri diritti di proprietà industriale e i propri di diritti di proprietà intellettuale.
In definitiva:
- La protezione delle varie opere parte dalla data di ideazione dell’opera e quindi è necessario determinare una data certa: deposito presso la SIAE, fotografie dello stand fieristico in cui si divulgata l’opera, fattura del tipografo ecc. ecc..
- Non è necessario depositare presso la SIAE e quindi la protezione è a costo zero fermo restando il principio di avere una data certa della prima divulgazione.