La responsabilità sociale nelle reti di impresa Certificazione etica SA8000

La responsabilità sociale nelle reti di impresa Certificazione etica SA8000

La responsabilità sociale nelle reti di impresa Certificazione etica SA8000

  • “Ci vogliono vent’anni per costruirsi una reputazione e solo cinque minuti per distruggerla” (W. Buffett)
  • La responsabilità sociale è oggi sempre più un fattore strategico nella definizione delle politiche aziendali di crescita sia per le PMI e loro aggregazioni (Reti, ATS, ATI) che per gli Enti eroganti servizi ad elevato contenuto sociale
  • La forza di una marca, di una Azienda in Rete non è più soltanto nella qualità del prodotto/servizio finale ma in ciò che esso rappresenta e, in qualche modo, promette; sono quindi sempre più decisivi i valori trasmessi dall’Organizzazione e la loro verificabilità
  • L’impegno etico di una Organizzazione deve essere coerente con lo sviluppo sostenibile, ovvero la capacità di una attività di svolgersi senza compromettere il patrocinio di risorse di cui potranno disporre le generazioni a venire
  • La responsabilità sociale si configura, in definitiva, come il corretto utilizzo di tutte le risorse, ambientali, umane e finanziarie nel pieno rispetto di tutti gli stakeholder (Parti interessate) e considerando l’integrazione delle politiche ambientali, sociali ed economiche
  • Le tendenze dei consumatori di un prodotto e/o utilizzatori di un servizio si rivolgono a nuovi fattori preferenziali:
  1. la sensibilità sociale oltre alla qualità del prodotto, che la realizzazione dello stesso non danneggi l’ambiente, che i dipendenti siano trattati equamente
  2. i comportamenti che l’Organizzazione eserciti una costante pressione sulla propria catena di fornitura per il rispetto dei principi etici
  • Il “consumatore” sta sviluppando a tutti i livelli di reddito una forte sensibilità non solo al prezzo, ma anche alla richiesta di servizio che pervade tutta la filiera dell’acquisto e del consumo
  • In conclusione, il corretto atteggiamento delle Organizzazioni singole e in Rete nei confronti della società è una risorsa preziosa che paga in termini di competitività.

 

STRUMENTI DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

strumenti di responsabilità sociale

 

I Contratti di rete

I Contratti di rete – Seconda Parte

Come forse ricorderà chi ha letto il primo contributo a questa newsletter in materia di contratti di rete, la principale considerazione che ha indotto il nostro legislatore a dotare il sistema italiano di quel particolare contratto o vincolo che viene chiamato “rete” è la constatazione della piccola o piccolissima dimensione delle imprese italiane e della loro conseguente scarsa forza competitiva sul mercato globalizzato. Non potendo il legislatore obbligare le imprese a crescere di dimensioni, ha fornito loro uno strumento di aggregazione che al tempo stesso consenta di non modificare l’assetto societario proprio delle imprese partecipanti ma di presentarsi come un’entità unica sul mercato.
L’idea è stata se vogliamo completata dai corposi finanziamenti che gli enti nazionali e soprattutto l’Unione europea hanno messo a disposizione delle imprese europee che collaborino tra loro, fra i quali si ricorda il noto progetto Horizon 2020.
Nel precedente contributo sono stati analizzati gli elementi necessari per la costituzione di una rete d’imprese, nel presente si vogliono evidenziare gli elementi non indispensabili ma non per questo meno importanti che caratterizzano l’aggregazione in rete.
Si deve allora partire dalla premessa che il contratto di rete può essere stipulato anche per svolgere nuove attività e che consente dunque l’esercizio in comune di attività non solo strumentali, ma anche di importanza strategia permettendo, sotto questo profilo, una valida alternativa al modello societario.
Quindi ci si deve chiedere quale sia lo strumento finanziario per operare in rete.

E proprio a tale riguardo l’art. 3, comma 4-ter, della L. 33/2009 prevede la possibilità (non l’obbligatorietà) di costituire un fondo patrimoniale comune (di seguito anche il “FPC”) che costituisca appunto il modo in cui la rete d’imprese finanzia la propria attività, sia essa già preesistente, sia essa completamente nuova.
Prevede infatti la norma «Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:
1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile».
Inoltre «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica».
Ciò implica che qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, il contratto deve inoltre indicare «la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile».
La norma non dice se vi siano importi minimi prescritti dal legislatore per la costituzione del fondo patrimoniale, come invece accade per le società di capitali, appare però logico che il fondo patrimoniale debba avere una consistenza tale da poter realizzare il programma di rete.
Vi è inoltre da ricordare che in un contratto di rete si può prevedere un fondo patrimoniale comune anche in assenza di un organo comune di gestione, anche se la sua formazione e la contestuale nomina di un organo comune è altamente consigliata in quanto limita la responsabilità dei partecipanti per le obbligazioni assunte nell’interesse della rete e attribuisce alla rete un’autonomia patrimoniale perfetta: ai sensi dell’ultima novella è infatti ora previsto che per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune.
Ai sensi della Legge 134/2012, la previsione di un fondo patrimoniale comune porta con sé un’altra fondamentale possibilità, quella dell’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e, soprattutto, consente alla rete di acquisire una autonoma personalità giuridica.
Quindi in presenza di un fondo patrimoniale comune e, caso mai, auspicabilmente, anche di un organo comune di gestione, la rete può divenire persona giuridica autonoma ed essere iscritta al registro delle imprese.
Ovviamente, alla creazione del fondo patrimoniale consegue la necessità che il contratto di rete preveda esplicitamente le regole per la sua gestione, fra le quali il vincolo di destinazione del fondo all’attuazione del programma di rete e la nomina dell’organo di gestione del fondo, carica che potrà essere coperta anche da un soggetto esterno, diverso dai partecipanti alla rete, purchè dotato di particolari competenze.
In caso di previsione del fondo comune il contratto di rete dovrà anche pattuire la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti alla rete, fermo restando che potrà essere oggetto di conferimento iniziale, nel senso di apporto alla rete, qualsiasi entità materiale o immateriale, suscettibile di valutazione economica o comunque di apprezzamento in termini di funzionalità o strumentalità al perseguimento dello scopo comune e/o alla realizzazione del programma di rete (quindi anche prestazioni d’opera, know-how, marchi, banche dati commerciali, crediti, immobili e così via). Con la necessaria precisazione che i beni e gli apporti patrimoniali e non restano formalmente di titolarità dell’impresa conferente pur essendo destinati alla realizzazione del programma di rete.
In tema di gestione del fondo patrimoniale e sugli altri aspetti economicamente rilevanti della rete, bisogna ricordare che anche per le reti vige l’obbligo di predisporre la situazione patrimoniale ex art. 2615-bis c.c. e di osservare, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle società per azioni, con l’obbligo quindi di depositare le relazione sulla situazione patrimoniale presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete.
Qualora il fondo patrimoniale comune non fosse previsto, per le obbligazioni assunte nell’interesse della rete: (a) se si tratta di obbligazione assunta dall’organo comune nell’interesse della rete rispondono tutti i partecipanti in solido tra loro; (b) in assenza di organo comune dovrebbero rispondere solo i partecipanti che hanno assunto l’obbligazione in solido tra loro, con diritto di rivalsa verso gli altri partecipanti ex artt. 1298 e 1299 c.c. Va però sottolineato che non è agevole comprendere quando una obbligazione possa intendersi assunta nell’interesse della rete.
In secondo luogo, tra gli elementi non indispensabili ma comunque importanti del contratto di rete, va ricordato l’organo comune, previsto dall’art. 3, comma 4- ter, della Legge 33/2009, il quale stabilisce che se il contratto ne prevede la istituzione occorre indicare «il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L’organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonchè all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza».
Si noti che nell’originario disegno della Legge n. 33/2009 l’organo comune era elemento necessario del contratto di rete, mentre nella sua ultima versione è divenuto organo facoltativo. Si tratta di un organo monocratico (persona fisica o giuridica) in rapporto di mandato rispetto ai partecipanti alla rete. L’attività dell’organo comune è fondamentale in quanto ad esso, ove presente, è demandata l’esecuzione del contratto di rete tout court, oppure di una o più parti di esso. Ove tale organo venga istituito nel contratto di rete, nel medesimo devono essere necessariamente specificati i relativi poteri di gestione e di rappresentanza ad esso conferiti.

L’organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salva diversa indicazione contrattuale, dei partecipanti, anche individuali, al contratto nelle procedure di programmazione negoziata con la PA, nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l’accesso al credito e allo sviluppo del sistema imprenditoriale nonché alla utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità.
Ciò implica che nelle procedure di programmazione negoziata con la PA l’organo comune ha una rappresentanze ex lege anche per i singoli partecipanti alla rete con applicazione quindi del secondo comma dell’art. 2615 c.c.
Manca una disciplina sulla revoca dell’organo comune, in assenza della quale dovrebbe applicarsi l’art. 1726 c.c. sulla revoca del mandato collettivo conferito con unico atto e per un affare d’interesse comune (deve essere fatta da tutti i mandatari salvo che ricorra una giusta causa).
Nel delicato tema della responsabilità extracontrattuale della rete per obbligazioni sorgenti da fatto illecito si ritiene che vi sia una responsabilità solidale dei partecipanti per i fatti illeciti commessi dalla rete nell’esercizio della propria attività.
Ulteriori elementi non previsti dalla legge tra quelli accidentali, ma opportuni da prevedere all’interno del contratto di rete sono la denominazione della rete; la previsione di un segno distintivo comune, ad esempio sotto forma di marchio registrato, l’indicazione delle modalità di esclusione dei partecipanti. Quest’ultima clausola è di particolare utilità per evitare che la violazione degli obblighi discendenti da un contratto di rete possa comportare la risoluzione dell’intero contratto o creare situazioni di stallo operativo; altre ipotesi di legittima esclusione potrebbero essere l’apertura di procedure concorsuali a carico di un partecipante o la perdita del requisito soggettivo legale da parte di un partecipante; anche per questa ipotesi occorre prevedere se la decisione di esclusione debba essere presa all’unanimità ovvero a maggioranza oppure se sia demandata all’organo comune al verificarsi delle cause di esclusione.
La legge non disciplina la cedibilità della posizione contrattuale in rete per cui si ritiene che in mancanza di una adeguata regolamentazione, laddove via sia una cessione d’azienda l’acquirente dovrebbe subentrare nel contratto di rete come previsto dall’art. 2610 cod. civ. salvo il diritto di successiva esclusione laddove ricorra una giusta causa.
Altri aspetti che potranno essere inseriti nel contratto di rete potranno essere una clausola di riservatezza e di segreto sui dati commerciali e sul know-how conferito o sviluppato dai partecipanti; una clausola di non concorrenza dei singoli partecipanti rispetto alla rete; una clausola di esclusiva in favore della rete stessa da parte dei partecipanti.
E’ infine sempre opportuno l’inserimento di una clausola che preveda come dirimere le eventuali controversie, introducendo se del caso anche un’ipotesi di ricorso alla mediazione volontaria, precedente all’ipotesi contenziosa.
Nel paese con il maggior contenzioso dell’Unione europea, almeno il tentativo di evitare la giurisdizione ordinaria per risolvere i conflitti appare assolutamente auspicabile.

Le finalità economiche delle reti di impresa

Le finalità economiche delle reti di impresa

INTRODUZIONE

Le reti di imprese sono forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto condiviso.
Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009 conv. con L. 33/2009 e s.m.i. e Decreto Sviluppo 221/2012).

CARATTERISTICHE E FINALITA’

Le reti di impresa permettono da un lato il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle singole imprese partecipanti alla rete, dall’altro il miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali. Si tratta di uno strumento adatto al tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro, piccole e medie imprese molto efficaci ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione e internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni.

La vera caratteristica innovativa delle reti di impresa che la differenzia da tutte le altre forme societarie, è l’approccio graduale e scalabile alle problematiche di aggregazione. Si passa da un “nanismo imprenditoriale” ad un processo di concentrazione che consente di diminuire le distanze tra visioni, ridurre le differenze, superare le paure personali.

LE FASI DELL’APPROCCIO GRADUALE

1^ Fase: viene creata una rete di imprese di tipo “leggero”, che svolge una attività prevalentemente interna, senza coinvolgere nella operatività soggetti diversi dai retisti, non dispone di un fondo comune e l’organo comune (se istituito) è composto dai retisti che periodicamente si ritrovano per prendere decisioni.
In questa prima fase l’impegno dei retisti è limitato, è stato firmato un contratto con regole di comportamento specifiche, si è investito un capitale limitato, si è partecipato a delle riunioni e si sono svolte attività in comune sfruttando le rispettive strutture aziendali. E’ una modalità per perseguire un progetto comune e testarsi reciprocamente senza compromettere la propria autonomia o investire ingenti capitali. Il rischio patrimoniale e solidale è basso.

2^ Fase: visto il successo dell’iniziativa, gli imprenditori aderenti possono decidere di espandere l’attività della Rete che da “leggera” diventa “pesante” creando un fondo patrimoniale comune per sostenere maggiori investimenti, dotandosi di una struttura dedicata alla gestione del Programma di Rete. Se l’organo comune viene costituito e la rete svolge una attività, anche commerciale, nei confronti di soggetti terzi assumendo obbligazioni verso gli stessi, la rete viene assoggettata ad un regime speciale che limita la responsabilità patrimoniale dei retisti (obbligo di redazione e deposito bilancio).

3^ Fase: la rete aspira a siglare contratti ed assumere obbligazioni in proprio, ossia a diventare un autonomo centro di attribuzione di diritti e obblighi, richiede la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro Imprese e attribuzione partita IVA. L’organo comune non è più mandatario dei partecipanti bensì della rete stessa. Gli imprenditori ora sono nelle condizioni di svolgere attività esterna comune in modo efficiente e stabile (per esempio vendendo i prodotti progettati o realizzati insieme o svolgendo azioni commerciali o di marketing coordinate sui mercati nazionali ed esteri o partecipare a gare e appalti pubblici).

i contratti di rete

I contratti di rete

E’ a tutti noto che uno dei principali limiti dell’imprenditoria italiana è dato dalla piccola o minima dimensione delle imprese, spesso familiari o poco più, anche a causa dell’elevatissimo costo del lavoro che funge da principale deterrente alla crescita delle imprese in termini numerici e, di conseguenza, di professionalità diverse.
Per ovviare, o comunque tentare di superare, tale inconveniente strutturale, che ostacola la crescita della nostra economia, il legislatore ha recentemente dotato le imprese di un nuovo strumento: la rete.
In realtà esistevano già alcune formule aggregative delle imprese, si pensi alle ATI (associazioni temporanea d’imprese), che sono una realtà molto diffusa nell’ambito degli appalti pubblici, ai GEIE (Gruppo Europeo d’Interesse Economico), che in Italia non hanno avuto grande fortuna, e così via.
Con la Legge 9 aprile 2009 n. 33, Il legislatore ha quindi introdotto un nuovo rapporto giuridico, stabilendo che “Con il contratto di rete “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa» (art. 3, comma 4-ter, primo periodo, Legge 33/2009).

Quindi ai sensi della citata normativa, la rete di imprese è un rapporto giuridico su base contrattuale che consente a più imprese di mettere in comune delle specifiche attività/risorse allo scopo di incrementare o rafforzare la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
Senza poter in questa sede indagare sulla esatta natura del contratto di rete, si dovrà tuttavia precisare che il contratto si presenta come un contratto a natura mista, nel senso che alla sua regolamentazione concorrono sia la disciplina specifica contenuta nella legislazione ad hoc sopra ricordata, sia un rinvio in essa contenuta alle norme del codice civile sul mandato e sui consorzi con attività esterna, sia infine le norme del codice civile sui contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Si tratta quindi di uno strumento contrattuale molto ampio, multi-funzionale, che si colloca tra la disciplina generale del contratto e quello di alcune singole tipologie, riducendo sensibilmente la portata dell’intervento legislativo.

Ma cosa s’intende per contratto di rete?

Vi sono in realtà almeno tre modelli di rete:
1) il contratto con cui i partecipanti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
2) il contratto con cui i partecipanti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
3) il contratto con cui i partecipanti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Come si può notare, il legislatore ha previsto un “crescendo” di coinvolgimento delle imprese, partendo da una situazione di mera collaborazione in determinati ambiti attinenti all’esercizio della propria attività d’impresa, passando ad uno scambio di know-how o di altri diritti di proprietà industriale o commerciale, fino ad arrivare all’esercizio comune di una o più attività attinenti all’oggetto della propria impresa.
Si prefigura quindi una rete leggera con semplice collaborazione tra imprese, oppure uno schema un po’ più integrato in cui è il know-how aziendale ad essere messo in comune per migliorare le capacità innovative dell’attività svolta tramite la rete, fino a giungere ad una vera e propria integrazione tra le imprese che decidono di esercitare in comune una certa attività.
A prescindere dalla tipologia di modello scelto tra i tre possibili appena elencati, la normativa indica alcuni requisiti di cui deve essere obbligatoriamente dotato un contratto di rete.
E’ importante menzionarli perché in loro assenza il contratto di rete sarà invalido.
Si parte quindi dal nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. Si tratta di un elemento ovvio e scontato nel diritto dei contratti, che nasce dall’esigenza di una precisa individuazione delle parti contraenti, ma che nel caso specifico fonda la sua necessità nel regime di pubblicità del contratto che la legge prevede mediante la iscrizione del medesimo al Registro delle Imprese.
In secondo luogo, è obbligatoria l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi. La necessaria specificazione degli obiettivi strategici, che le parti contraenti si prefiggono con l’esecuzione del contratto di rete, deve essere accompagnata dalla indicazione delle modalità con cui le parti misureranno, durante l’esecuzione del contratto di rete, il rispettivo avanzamento verso tali obiettivi. Si tratta di meccanismi che hanno lo scopo di consentire una verifica intermedia sulla attitudine del contratto di rete a soddisfare gli interessi di tutte le parti contraenti.
Terzo elemento è costituito dalla definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune a tutti i partecipanti. Il “programma di rete” sembra rappresentare quello che in altri ambiti normativi è definito l’oggetto del negozio giuridico, ossia la selezione delle attività che dovranno essere svolte “in rete”, cui ragguagliare i diritti e gli obblighi negoziali dei contraenti.
Tale requisito dell’accordo interaziendale rappresenta dunque il nucleo essenziale della trattativa cui è necessario prestare particolare attenzione, poiché le relative pattuizioni stabiliscono come si dovrà “fare rete”.
La definizione di diritti ed obblighi rappresenta, infatti, la traduzione in termini giuridici delle modalità di attuazione della rete fra le parti, e da essa dipende la possibilità di conseguire l’obiettivo strategico.
Il programma rappresenta altresì il campo in cui si confrontano le diverse istanze della classe imprenditoriale, fra esigenze di collaborazione e “istinto” di competizione.
Se gli obblighi a cui essi convengono di soggiacere possono essere di contenuto vario, sia negativo sia positivo, in coerenza con il concreto assetto di interessi che sta alla base della creazione della rete e con le norme imperative che presiedono al singolo tipo, certo è che, nel rispetto dei principi generali, i comportamenti dovuti devono essere almeno determinabili.
Il che implica che ci dovrà essere un particolare sforzo, da parte di chi redige il contratto, diretto a precisare ex ante i contenuti delle prestazioni che i singoli imprenditori porranno in essere, in modo da fornire un contenuto pratico e concreto alla rete stessa.
Altro elemento obbligatorio è costituito dalla durata del contratto.
Com’è facilmente intuibile, il contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, essendo invece obbligatorio prevederne una specifica durata. Ciò non impedisce che le parti possano procedere alla sua rinnovazione, anche prevedendone il rinnovo tacito in assenza di comunicazione di disdetta da parte di chi non intenda mantenere il vincolo del contratto di rete.
Sarà opportuna una simile previsione in casi in cui la rete venga costituita per raggiungere un obiettivo importante e di lunga durata per cui ci sia il dubbio che la durata inizialmente prevista possa non bastare a raggiungere l’obiettivo prefissato.
Nel caso sia previsto un rinnovo tacito, salvo disdetta, ove la disdetta sia comunicata da una o più parti – senza che tuttavia venga meno il requisito della pluralità delle parti contraenti – il contratto rinnovato continuerà a produrre i suoi effetti per le parti che abbiano aderito al rinnovo tacito.
Ulteriore elemento che appare obbligatorio è la possibilità di adesioni di ulteriori partecipanti.
A dire il vero non è chiaro se si tratti di elemento necessario o facoltativo : il dato letterale della norma (art. 3, comma 4-ter, L.33/2009) induce a ritenere che la rete debba essere potenzialmente aperta, come tutti i contratti di tipo associativo – che infatti parla di “adesione successiva” , mentre la lettera d) parla di “modalità di adesione di altri imprenditori”. L’unico requisito che è imposto dalla legge per l’adesione è quello di essere imprenditore.
Tuttavia nella redazione del contratto di rete sarà necessario specificare le “modalità” per la successiva adesione di nuovi soggetti imprenditori alla rete, tenendo conto che l’accesso al contratto di rete implica l’accesso a dati riservati, know-how, informazioni commerciali o contabili. Sarà quindi opportuno prevedere che alla rete si possa accedere previa accettazione degli altri partecipanti e che tale adesione debba avvenire all’unanimità ovvero a maggioranza dei partecipanti.
Infine, la Legge prevede come obbligatorie le predisposizione di regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione dell’Organo Comune (laddove questo sia presente).
I contraenti dovranno quindi definire preventivamente, nel contratto di rete, il meccanismo con cui verranno assunte le decisioni inerenti materie o aspetti di interesse comune.
L’ulteriore analisi degli elementi non obbligatori e di altre condizioni particolari del contratto di rete sono affidate ad un successivo contributo.