Voucher per l’Internazionalizzazione alle imprese

Voucher per l’Internazionalizzazione alle imprese

Sviluppo del Business: disponibili 20 Milioni di Euro per le imprese

Crescere all’estero: tornano i voucher per l’internazionalizzazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha aperto un nuovo bando per la concessione di voucher alle imprese che vogliono internazionalizzare, grazie al sostegno di un Temporary Export Manager.

L’obiettivo del bando per l’internazionalizzazione delle PMI è promuovere il Made in Italy con l’erogazione di risorse totale pari a 20 milioni di euro.

I destinatari sono imprese italiane che soddisfano i seguenti requisiti:

  • in stato di attività al momento della presentazione della domanda;
  • iscritte al Registro delle Imprese;
  • non sottoposte a procedure di scioglimento, liquidazione volontaria o procedure concorsuali;
  • in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • con fatturato non inferiore a 500 mila euro per almeno un esercizio degli ultimi tre.

 

LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Rispetto al precedente, il bando per l’internazionalizzazione delle PMI 2017 presenta alcune novità.

La prima riguarda le tipologie di contributi disponibili. Quest’anno sono due: il voucher early stage e advanced stage.

Il voucher early stage prevede un contributo di 10mila € per le imprese che aderiscono per la prima volta al voucher per l’internazionalizzazione (per le imprese che hanno già beneficiato dei voucher il contributo è di 8mila €) a fronte di un contratto di servizio di almeno 13mila € (iva esclusa)

Il voucher advanced stage prevede invece un contributo pari a 15mila € a fronte di un contratto di servizio di almeno 25mila € (iva esclusa). È possibile che il contributo venga integrato nel caso l’impresa generi, grazie alle attività, un incremento del volume di commercializzazione all’estero.

 

IL TEMPORARY EXPORT MANAGER (TEM)

I voucher vengono concessi per l’inserimento in azienda di un esperto con la funzione di Temporary Export Manager (TEM). Il Temporary Export Manager è un professionista che supporterà le imprese nelle attività di ingresso e sviluppo sui mercati internazionali, per un periodo di almeno 6 mesi.

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti

POR Regione Veneto 4.2.1 Efficientamento energetico PMI

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti

La Regione Veneto sul BUR N. 99 del 20/10/2017 ha pubblicato un bando che intende agevolare la realizzazione di progetti tesi a incentivare le imprese affinché possano contenere la spesa energetica, l’inquinamento e le emissioni in atmosfera, nonché utilizzare in maniera efficiente le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili.

Le tipologie di interventi potranno riguardare:

  • diagnosi energetiche di I° (preliminare) e II° livello (approfondita) e conseguente realizzazione degli interventi
    installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale ed al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
  • installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo;
  • cogenerazione industriale.

 

Beneficiari

I beneficiari saranno le piccole e medie imprese, e gli interventi riguarderanno le imprese presenti sull’intero territorio della Regione del Veneto.

 

Finalità

I progetti si articolano in tre fasi:
FASE 1: VALUTAZIONE ANTE INTERVENTO
È una fase preliminare alla presentazione della domanda in cui, attraverso una diagnosi energetica1 dell’unità operativa oggetto del progetto, vengono individuate le opportunità di risparmio e di riduzione di gas climalteranti. La diagnosi dovrà necessariamente:

  • Individuare su base annua i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente
  • Individuare le opportunità di risparmio che consentano di quantificare il risparmio energetico e la diminuzione di emissioni con un prospetto fino al 2023
  • Quantificare, su base annua, il risparmio energetico, espresso in kWh e tep e la diminuzione di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente per le opportunità individuate
  • Quantificare, su base annua, il risparmio energetico, espresso in kWh e tep e la diminuzione di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 raggiungibili alla conclusione del progetto per l’unità operativa oggetto dell’intervento.

Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.

FASE 2: ELABORAZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti

  • Installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, sistemi e componenti (per es. sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasa mento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale ed al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi
  • Interventi “soft” (per es. installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (per es. la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori e simili)
  • Interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi)
  • Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo destinata, pertanto, ad essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento
  • Installazione di impianti di cogenerazione per uso industriale.

Gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati dopo gli esiti della diagnosi energetica.

FASE 3: VALUTAZIONE POST INTERVENTO di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti, previsto nella Fase 1
La valutazione dei risultati può essere fatta alternativamente attraverso:

  • Relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento
  • Diagnosi energetica realizzata con i criteri normativi espressi dall’all.2 al D.lgs n. 102 del 2014.

La relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2.

Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio individuate dalla diagnosi energetica, Fase 1, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.

Le diagnosi energetiche e la relazione tecnica asseverata (Fase 3) devono essere effettuate da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati. Il valore del fabbisogno energetico annuo deve essere indicato al netto di eventuali aumenti di produzione.

Il progetto deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del 14 dicembre 2018.

 

Le domande possono essere presentate a partire dal 2 novembre 2017 fino alle ore 18.00 del 9 gennaio 2018.

I dettagli del Bando per Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sono disponibili nella scheda relativa al seguente link:

Quando può essere conveniente trasferire la propria tecnologia

Quando può essere conveniente trasferire la propria tecnologia

È noto che mediante i contratti di trasferimento di tecnologia l’impresa, invece di sfruttare in proprio la tecnologia attraverso la fabbricazione e la vendita dei prodotti, la concede ad un’altra impresa perché vi provveda essa stessa.

Si può pertanto affermare che un’impresa può essere interessata a trasferire la propria tecnologia quando non sia in grado di sfruttarla direttamente in modo efficiente.

Questa situazione può presentarsi, in diversi casi, ed in particolare quando:

  • Lo sfruttamento della tecnologia richiede investimenti che si trovano al di fuori delle capacità finanziarie dell’impresa
  • La produzione richiede il raggiungimento di economia di scala che si trovano al di là delle capacità produttive dell’impresa
  • Il mercato di sbocco dei prodotti è di tale vastità che l’impresa non dispone di un’organizzazione adeguata a fabbricare e distribuire direttamente i prodotti
  • La tecnologia non può essere sfruttata in modo efficiente, senza altre tecnologie complementari, che l’impresa non possiede
  • Il paese nel quale si desidererebbe sfruttare la tecnologia non può essere raggiunto mediane la vendita di prodotti, a causa delle restrizioni legali o doganali alle importazioni, di altri costi di trasporto, della mancanza di contatti con agenti, distributori o altri intermediari del paese, e così via
  • La tecnologia è obsoleta nel nostro paese e in altre aree geografiche, ma è invece ancora adatta all’economia del paese di destinazione.

In tutti questi casi il trasferimento della tecnologia a terzi può costituire una valida alternativa al suo diretto sfruttamento.

Nel decidere se possa essere conveniente o meno procedere al trasferimento, non si dovranno considerare solo gli aspetti di redditività immediata, ma si dovrà tenere conto anche dei rischi connessi a possibili effetti indesiderati, anche a medio e lungo termine.

Ad esempio, se l’impresa italiana trasferisse ad un’impresa estera una tecnologia simile a quella che essa stessa già utilizza nel proprio processo produttivo, finirebbe per creare un concorrente; se questi poi disponesse di sufficienti capacità produttive e commerciali, potrebbe riuscire a vendere i prodotti sui mercati di interesse dell’impresa italiana, sottraendole quote di fatturato e di utili.

Pertanto prima di trasferire una tecnologia, è sempre consigliabile valutare attentamente i rischi di una potenziale concorrenza della controparte e, sempre che la legge applicabile lo consenta, la possibilità di limitare tale concorrenza mediante apposite pattuizioni contrattuali, quali: divieti di fabbricazione fuori territorio, divieti di esportazione dal territorio ed altre.

Un ultimo suggerimento.

Normalmente a fine anno ogni impresa dovrebbe valutare il costo di mantenimento dei propri brevetti per l’anno successivo. Ora se l’impresa valuta che un brevetto sia relativo ad un primo prodotto che non viene più fabbricato in quanto superato da un secondo prodotto migliorato rispetto al primo, sarebbe opportuno far scadere il brevetto relativo al primo prodotto. Ma vi può essere un’altra impresa che è indietro tecnologicamente e che quindi potrebbe essere interessata al primo prodotto ed al relativo brevetto?

La marcatura CE

La marcatura CE

Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante, che con esso autocertifica, per mezzo della Dichiarazione CE di Conformità, la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili. Il marchio consente la libera commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti marcati nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), che comprende Unione Europea (UE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia. È valido per i prodotti realizzati sia all’interno che all’esterno del SEE e commercializzati all’interno del suo territorio.

La marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo: dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. La marcatura CE disciplina l’intero ciclo di vita del prodotto dal momento dell’immissione sul mercato.
La marcatura deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.

La marcatura, introdotta con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell’Unione europea del 22 luglio 1993, indica la conformità a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti (o importatori) in merito ai loro prodotti (o a quelli immessi sul mercato sotto la propria responsabilità) in virtù delle Direttive Comunitarie. Esempi di direttive che richiedono il marchio CE sono la Direttiva prodotti da costruzione, la Direttiva bassa tensione, la Direttiva macchine, la Direttiva compatibilità elettromagnetica, la Direttiva per i sistemi in pressione, la Direttiva per i dispositivi medici.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE disciplina la sicurezza di macchine e macchinari in Europa e copre qualsiasi tipo di sistema, compresi quelli in movimento e quindi impianti, macchine per la movimentazione di persone e componenti di sicurezza.

Per poter apporre il marchio CE occorre predisporre un fascicolo tecnico che dimostri che il prodotto rispetta i requisiti UE. La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore, che deve poter fornire (se richiesto) tutta la documentazione di supporto.