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I ruoli del Firmatario e del Mandatario secondo la Direttiva Macchine

La figura del Firmatario

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE ha introdotto un altro aspetto importante in quanto per la prima volta riporta esplicitamente la definizione di fabbricante quale “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della Direttiva ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina ai fini della sua immissione sul mercato”.

Il fabbricante può essere o meno stabilito nell’Unione Europea.

Il fabbricante deve espletare tutti gli adempimenti previsti dalla Direttiva Macchine e in particolare deve redigere le Istruzioni per l’uso della macchina (o le Istruzioni per l’assemblaggio nel caso di quasi-macchina) e disporre del fascicolo tecnico previsto dall’allegato VII della Direttiva.

In mancanza di un fabbricante come definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio la macchina o la quasi-macchina.

Pertanto, si definisce come criterio fondamentale che ogni macchina debba avere comunque un costruttore indipendentemente che questa riporti in targa o meno i suoi riferimenti.

Inoltre, l’ultima parte della definizione mette in guardia anche gli installatori, ed in generale coloro che effettuano adeguamenti o modifiche sulle macchine usate, in quanto nel caso in cui l’intervento operato ricada nell’ambito della messa in servizio o nella immissione sul mercato, in mancanza di accordi precisi con la committenza colui che opera tale intervento può diventare suo malgrado costruttore dell’intera macchina con tutte le responsabilità che ne conseguono.

La Direttiva non vieta la prassi commerciale di vendere macchine con marchio diverso da quello del fabbricante “reale”, per esempio da parte dei distributori, oppure nel caso di macchine commercializzate nell’ambito di insiemi complessi.

In questo caso, però, il soggetto che appone il proprio nome sulla macchina deve assumersi tutti gli obblighi della Direttiva Macchine, ovvero:

  • Redazione della Dichiarazione CE di Conformità (o di Incorporazione nel caso di quasi-macchina).
  • Stesura delle Istruzioni per l’uso (o per l’assemblaggio nel caso di quasi-macchina).
  • Costituzione del fascicolo tecnico (o della documentazione tecnica pertinente).

Nel caso di macchine costruite per uso proprio, il fabbricante coincide con l’utilizzatore della macchina che deve assumersi tutti gli oneri previsti dalla Direttiva Macchine, compresa la redazione (e conservazione) della Dichiarazione CE di Conformità.

La persona che firma la Dichiarazione CE di Conformità (oppure la Dichiarazione del fabbricante o quella di Incorporazione) deve avere una delega sufficiente all’interno dell’azienda, in modo da poterla impugnare legalmente; è opportuno che tale delega sia formale, anche se ciò non è un obbligo.

È importante evidenziare che la delega alla firma non costituisce un trasferimento delle responsabilità civili e penali che gravano sul legale rappresentante dell’azienda costruttrice della macchina.

 

La figura del Mandatario

La Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce:

“qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto del fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente Direttiva.”

Il Mandatario è, quindi, un incaricato del fabbricante che gli delega l’esecuzione di alcuni adempimenti che gli sarebbero propri.

Caratteristica essenziale del mandatario è che sia stabilito all’interno dell’Unione Europea e che il mandato da parte del costruttore della macchina sia formale.

È opportuno precisare il ruolo “effettivo” del firmatario della Dichiarazione CE di Conformità. Normalmente nelle aziende si tende a ritenere che sia responsabile della conformità alla Direttiva Macchine (e quindi anche responsabile penalmente e civilmente) colui che materialmente firma la Dichiarazione CE di Conformità.

In realtà la firma della Dichiarazione (che deve poter impugnare l’azienda e quindi deve scaturire apposita delega a tal fine) è una firma di funzione che serve, come in tante altre occasioni documentali, semplicemente a impegnare l’azienda circa i contenuti della Dichiarazione. Ma la valutazione delle responsabilità civili e penali è tutt’altra cosa, e discenderà appunto dalla valutazione degli effettivi compiti stabiliti in capo a ciascuno, in relazione alla non conformità rilevata; l’apposizione della firma sarà soltanto uno dei parametri da valutarsi e neppure uno dei più importanti.

Ciò premesso, è comunque auspicabile che vi sia coincidenza tra le funzioni di firmatario della Dichiarazione e “responsabile effettivo della progettazione”, anche al fine di vincolare psicologicamente il firmatario ed effettuare realmente tutte le valutazioni necessarie prima dell’immissione delle macchine sul mercato.

I principali soggetti della responsabilità civile e penale sono il titolare dell’azienda (o suo delegato) e, in secondo luogo il direttore tecnico, cioè colui che decide e amministra “il portafoglio” dell’azienda.

Altri responsabili coinvolgibili in una indagine sono:

  • i commerciali, per la corretta acquisizione dei dati, in particolare se richieste da norme specifiche (per es. EN 60204 – Allegato B);
  • i progettisti, con responsabilità diverse in funzione dell’esperienza;
  • i particolaristi (se non hanno potere decisionale non hanno responsabilità);
  • i manualisti (ricevono dal tecnico le indicazioni sulle valutazioni presenti sul Fascicolo Tecnico, da comunicare poi correttamente);
  • il responsabile dell’emissione dei documenti, di prodotti/macchine e del sistema di produzione;
  • i montatori collaudati, perché completano l’installazione nel rispetto delle indicazioni di progetto, fino alla consegna.
Fatturazione elettronica e privacy

Fatturazione elettronica e privacy

Concepita con l’intento di combattere l’evasione e semplificare le verifiche fiscali, la fatturazione elettronica, per come è stata implementata, non ha avuto l’approvazione del Garante.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – presenta, secondo il Garante, «un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito».
Con il sistema adottato non saranno, infatti, archiviati solo i dati obbligatori ai fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé ulteriori informazioni di dettaglio sui beni e sui servizi acquistati, sulle abitudini e sulle tipologie di consumo – legate, ad esempio, alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni o addirittura la descrizione di prestazioni sanitarie o legali. Inoltre, le persone delegate per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture avrebbero accesso a tutti i dati personali, mettendo a rischio la privacy degli utenti.
Pur riconoscendo l’interesse pubblico, il sistema è stato giudicato non proporzionato agli scopi richiesti, per cui il Garante ha esercitato, ed è la prima volta, il proprio potere correttivo di avvertimento.
Per questo motivo è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di far sapere con urgenza come intenderà rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.
I tempi tuttavia sono piuttosto stretti, poiché la pronuncia del Garante giunge a poche settimane dalla pubblicazione delle linee guida che prevedono il decollo operativo del sistema adottato dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche tra imprese e privati.
Ci si chiede a questo punto: è possibile quindi che si ricorra a un rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica o a un avvio del sistema a tappe?
Secondo quanto proposto nell’emendamento al DL n. 119/2018, dal primo gennaio 2019 spetterebbe l’obbligo di fatturazione elettronica solo alle società quotate in borsa e a quelle con più di 250 dipendenti, mentre per gli altri soggetti si prevede un avvio graduale del sistema.
D’altra parte, però, rinviare la misura costerebbe troppo allo Stato.
Si rimane dunque in attesa della decisione finale. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate dovrà fare tesoro dei rilievi del Garante per la protezione dei dati personali e rendere l’infrastruttura tecnologica della fatturazione elettronica completamente conforme al GDPR.

Le cautele relative ai marchi nella costruzione della rete di vendita all’estero

Le cautele relative ai marchi nella costruzione della rete di vendita all’estero

L’utilizzo del marchio dell’impresa può avvenire direttamente, nell’ambito di attività di vendita e pubblicitarie, o per il tramite dei propri intermediari commerciali, quali, ad esempio gli agenti, i distributori e i franchisee.

Vediamo quali siano le principali cautele da adottare, sotto il profilo dei marchi, quando si opera in un paese straniero tramite agenti, distributori, franchisee o altri intermediari.

Innanzitutto, prima di nominare l’intermediario, è consigliabile che l’azienda provveda al deposito del marchio.

Per assicurarsi una ragionevole tutela, il deposito dovrebbe riguardare tutti i paesi concessi all’agente, al distributore o al franchisee e, nell’ambito di tali paesi, “coprire” le diverse classi merceologiche dei prodotti che costituiscono l’oggetto del contratto.

Inoltre, il deposito dovrebbe essere tempestivo per evitare di essere anticipati da eventuali terzi che, più o meno in buona fede, potrebbero depositare nel proprio paese un marchio identico o simile a quello dell’impresa italiana, nel tentativo di impedirne le importazioni o di ottenere un compenso per rinunciare ai diritti sul marchio. Questo fenomeno non è da sottovalutare, perché risulta più diffuso di quanto si pensi.

La tempestività del deposito serve anche per ridurre il rischio che un agente, un distributore o un franchisee troppo intraprendente depositi esso stesso, a proprio nome, il marchio dell’impresa italiana, o lo inserisca nella propria ditta o denominazione sociale.

Si noti che nei casi sopra indicati, anche quando sia possibile riprendere possesso del “proprio” marchio, come ad esempio nel caso di deposito non autorizzato da parte di un agente in un paese della Convenzione di Parigi, i costi delle necessarie azioni legali potrebbero risultare particolarmente elevati. Questi rischi è le relative spese possono essere evitati o ridotti proprio con tempestivo deposito del marchio.

Inoltre, l’utilizzo del marchio da parte dell’intermediario d0vrebbe essere regolato nel contratto, per evitare usi pregiudizievoli per la reputazione dell’impresa preponente o, comunque, poco conformi alla politica e all’immagine commerciale della stessa.

In particolare, sarà opportuno stabilire nel contratto che l’intermediario dovrà utilizzare il marchio solo per fini promozionali e pubblicitari; che tale uso dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall’azienda preponente; che l’uso non dovrà  essere effettuato in modo pregiudizievole per la reputazione del marchio; che eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del preponente; che l’uso del marchio da  parte dell’intermediario dovrà cessare immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto (salvo eventualmente prevedere, nel caso di contratti di distribuzione o di franchising, un termine per lo smaltimento dello stock a magazzino).