Brevetti essenziali all’implementazione di uno Standard-Essential Patent – SEP

Brevetti essenziali all’implementazione di uno Standard Essential Patent – SEP

Com’è noto, uno standard è un documento che definisce i requisiti relativi ad uno specifico articolo, materiale, componente, sistema o servizio, o che descrive nel dettaglio un particolare metodologia o una particolare procedura.

Gli standard sono definiti in generale da organismi di normazione (SSO: Standard-Setting Organizations o SDO: Standard-Developing Organizations), fra cui l’Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione (ETSI) o l’Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU), per citarne due.

Esistono migliaia di standard. Il solo ETSI ha normato oltre 6500 standard. Di questi fanno parte gli standard di telecomunicazione di seconda generazione o “2G” (GSM/GPRS), di terza generazione o “3G” (UMTS) e di quarta generazione o “4G” (LTE). Un moderno computer portatile implementa ad esempio circa 251 standard di interoperabilità.

Gli standard riguardano spesso tecnologie protette da brevetto. Un brevetto che protegge una tecnologia essenziale per l’implementazione di uno standard è definito brevetto essenziale per lo standard (Standard Essential Patent, SEP). È impossibile fabbricare prodotti conformi a degli standard, quali smartphone o tablet, senza fare uso di tecnologie coperte da uno o più SEP.

I SEP sono diversi dai brevetti non essenziali per gli standard (non-SEP), ad esempio disegni o modelli  che proteggono caratteristiche estetiche di un prodotto. Questo perché, in generale, le società possono inventare soluzioni alternative che non violino un non-SEP (mentre non possono trovare soluzioni alternative a un SEP). Ad esempio, la tecnologia “slide to unlock” (scorri per sbloccare) è coperta da un non-SEP. Molti produttori di smartphone hanno messo a punto tecnologie differenti per sbloccare lo schermo di uno smartphone senza violare il brevetto “slide to unlock”. Questo non sarebbe stato possibile con un SEP.

Sono migliaia i SEP riguardanti tecnologie implementate in vari standard definiti dagli SSO. Il numero complessivo di SEP dichiarati ad esempio allo ETSI è 155.474. I brevetti dichiarati essenziali per gli standard GSM e “3G” o UMTS sviluppati da ETSI sono oltre 23.500. Questi standard devono di fatto essere implementati in tutti gli smartphone e tablet venduti in Europa.

La politica degli SSO in materia di diritti di proprietà intellettuale prevede che sia il titolare del brevetto a dichiarare come SEP qualsiasi brevetto potenzialmente essenziale per uno standard, senza che ci sia una verifica da parte dell’SSO dell’esattezza delle dichiarazioni di essenzialità. Pertanto, sebbene dichiarazioni nei confronti di documenti contenenti determinate specifiche tecniche degli standard siano predittive del carattere di essenzialità, non tutti i SEP sono realmente essenziali, fenomeno, questo, definito “sovra-dichiarazione”, e la prassi attualmente in vigore per tale dichiarazione non è in grado di fornire informazioni affidabili sull’essenzialità dei brevetti dichiarati.

Non potendo gli SSO eseguire opportuni controlli sull’essenzialità dei brevetti, le controversie per stabilire se un brevetto rivendichi o meno un’invenzione riguardante un particolare standard devono essere risolte prima o nel corso di negoziazioni bilaterali (in questa fase le parti presentano e si confrontano di norma su tabelle di raffronto tra rivendicazioni (claim charts), in cui le caratteristiche rivendicate sono mappate su corrispondenti caratteristiche di prodotto ed eventualmente su caratteristiche del relativo standard). Solo un tribunale deciderà alla fine se un brevetto sarà o meno essenziale per una particolare implementazione di uno standard e di una particolare applicazione di questo standard in un determinato prodotto.

In nessun caso, quindi, le dichiarazioni SEP vanno interpretate come un’effettiva prova di essenzialità dei SEP rivendicati, e i controlli di essenzialità sui SEP rivendicati vanno eseguiti prima o nel corso di qualsiasi negoziazione per la concessione di licenze.

L'analisi dei rischi

L’analisi dei rischi

Dopo aver trattato della Direttiva Macchine e aver affrontato alcuni aspetti relativi a parti giuridiche e responsabilità (necessaria premesse alla valutazione degli aspetti tecnici connessi alla procedura di redazione del Fascicolo Tecnico), in questo articolo viene trattata l’Analisi dei Rischi, il documento forse più importante che il Fascicolo Tecnico deve contenere.

Questo argomento merita un’approfondita valutazione iniziale, propedeutica a tutte le spiegazioni riguardanti le modalità di realizzazione del Fascicolo Tecnico.

Innanzitutto vengono fornite alcune indicazioni semplici di cosa si intende e come si applica l’Analisi dei Rischi per le varie Direttive Europee.

Applicare correttamente il concetto di prevenzione presuppone, oltre alla formazione fornita sul campo (sapere e saper fare), anche una buona dose di predisposizione individuale da parte del Tecnico incaricato allo “scoprire e analizzare i problemi”.

L’Analisi dei Rischi deve essere redatta secondo la UNI EN 14121-1 e, relativamente ai metodi per analizzare i pericoli e per stimare i rischi, si sceglie il metodo “Analisi preliminare dei pericoli”.

L’Analisi dei Rschi va effettuata in sede di progettazione:

  1. per ogni fase della vita della macchina: trasporto, montaggio, uso, smontaggio;
  2. per il tipo di utilizzo previsto da contratto;
  3. per ogni tipo di utilizzo ragionevolmente prevedibile;
  4. per i possibili usi scorretti ragionevolmente prevedibili;
  5. per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le procedure da effettuare e da ripetere per ogni punto sopra specificata sono:

  1. Determinazione dei limiti della macchina – Descrizione dettagliata fra i punti a), b), c), d), e), di quelli presi in esame.
  2. Determinazione dei limiti della macchina – Definizione del livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori prevedibili (operatori, tecnici, addetti alla manutenzione ordinaria, addetti alla manutenzione straordinaria).
  3. Identificazione del pericolo: con l’ausilio dell’elenco non esaustivo in allegato, identificare i pericoli esistenti e le zone pericolose relative.
  4. Eliminazione o riduzione del pericolo per le persone esposte tramite l’applicazione delle norme armonizzate che, pericolo per pericolo e per tipologia di macchina, sono riportare nella tabella allegata alla direttiva.
  5. Stima dei rischi.
  6. Valutazione dei rischi, per determinare se è necessaria la riduzione dei rischi o se si è ottenuta la sicurezza. Se è necessaria la riduzione dei rischi, si devono scegliere ed applicare appropriate misure di sicurezza e ripetere la procedura.

Durante questo processo iterativo è importante che il progettista verifichi se si sono creati ulteriori pericoli nell’applicazione di nuove misure di sicurezza. Se si generano ulteriori pericoli questi devono essere aggiunti all’elenco dei pericoli identificati.

Il pericolo può essere eliminato o ridotto mediante:

  1. la progettazione o la sostituzione con materiali o sostanze meno pericolosi;
  2. le protezioni:
  • la protezione scelta è di un tipo che, in base all’esperienza, fornisce una situazione sicura per l’uso inteso;
  • il tipo di protezione scelto è adeguato all’applicazione, in termini di: possibilità di neutralizzazione o elusione, gravità del danno, ostacolo nello svolgimento del compito richiesto;
  1. le informazioni relative all’uso inteso della macchina sono sufficientemente chiare;
  2. le procedure operative per l’uso della macchina sono coerenti con le capacità del personale che utilizza la macchina, o di altre persone che possono essere esposte ai pericoli associati alla macchina;
  3. i metodi di lavoro sicuro raccomandanti per l’uso della macchina e le relative esigenze di addestramento sono stati adeguatamente descritti;
  4. l’utilizzatore è sufficientemente informato sui rischi residui nelle varie fasi della vita della macchina;
  5. se sono raccomandanti dispositivi di protezione individuale, la necessità di tali dispositivi e le relative esigenze di addestramento sono state adeguatamente descritte: le precauzioni supplementari sono sufficienti.

Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rischi e un favorevole risultato del confronto dei rischi lasciano presumere che la macchina sia sicura. In questo senso saranno approfonditi nel prossimo articolo i principi generali di progettazione e la valutazione del rischio e riduzione del rischio connessi alla Sicurezza delle macchine, come previsto dalle norme UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 12100-2 e UNI EN ISO 12100:2010.