Capitalizzazione costi di ricerca e sviluppo – modifica Oic 24

Capitalizzazione costi di ricerca e sviluppo – modifica Oic 24

Il Dlgs 139/2015 ha rivisto molte delle regole di bilancio, in particolare per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, eliminando i costi di ricerca e di pubblicità. La voce BI-2) dello Stato patrimoniale è denominata, a partire dal 2016, semplicemente “Spese di sviluppo”.
Il rinnovato principio contabile Oic 24 chiarisce che i costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati in passato, devono essere spesati per intero nell’esercizio di sostenimento a partire dal 2016, salvo il caso in cui tali spese soddisfino i requisiti esposti di seguito.
La novità introdotta ha lo scopo di ridurre i margini di discrezionalità ed evitare la facile capitalizzazione di costi generici e/o ricorrenti la cui recuperabilità viene sovrastimata.
In ogni caso la nuova formulazione prevede che i costi di pubblicità già capitalizzati prima del 2016 possano essere riclassificati tra i costi di impianto ed ampliamento purché si tratti di costi legati a una fase di start-up o di accrescimento della capacità operativa, o una fase di ampliamento. Sostanzialmente deve trattarsi di costi non ricorrenti per i quali l’impresa ha ragionevoli aspettative di ritorni economici futuri.
Alle stesse condizioni sono capitalizzabili anche i costi di pubblicità sostenuti dal 2016.
In caso non vengano soddisfatti i requisiti sopra esposti, se si tratta di nuovi costi sostenuti a partire dal 2016 questi dovranno essere imputati a costo, se invece si tratta di costi già capitalizzati questi dovranno essere eliminati con effetto retroattivo e imputazione a patrimonio netto.
Allo stesso modo, per i costi di ricerca, a partire dal 2016 non è più consentita la capitalizzazione, né per le spese di ricerca “di base” già ad oggi rilevate a costo, né per le spese di ricerca “applicata”. Anche in questo caso però l’Oic 24 adotta una soluzione “flessibile” in quanto fa confluire la ricerca applicata ai costi di sviluppo, sia per quanto riguarda i costi già capitalizzati, sia per quelli sostenuti a partire dal 2016, purché, specularmente ai costi di pubblicità, rispettino determinati requisiti.
In particolare, tali costi devono essere correlati con un prodotto o un processo ben definito, identificabile e misurabile, la realizzabilità del progetto, tecnicamente fattibile e dotato delle necessarie risorse, e la recuperabilità delle spese attraverso adeguate prospettive di reddito.
Infine, con riferimento al periodo di ammortamento, i costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati entro i cinque anni ma in funzione della loro vita utile.

Industria 4.0 non solo macchine “intelligenti” ma connesse con la Legacy aziendale

Industria 4.0: non solo macchine “intelligenti” ma connesse con la Legacy aziendale

Gli strumenti informatici per la gestione dei flussi e dei processi diventano basilari per ottenere i benefici di legge.

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I requisiti di validità di un brevetto per invenzione industriale

I requisiti di validità di un brevetto per invenzione industriale

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva (o originalità) ed industrialità.

NOVITÀ

Per possedere novità occorre che il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non sia compreso nello stato della tecnica, e cioè che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico.

E’ considerata divulgazione anche quella effettuata dallo stesso inventore, ad esempio, mediante la comunicazione a terzi di informazioni o la messa in commercio del bene dal quale si evinca l’invenzione.

Pertanto, per evitare il rischio di nullità del brevetto, l’interessato ha l’onere di tenere segreta l’invenzione, almeno fino alla data del deposito della domanda di brevetto.

Sovente, l’impresa ha la necessità di avvalersi dell’opera o di servizi di terzi (progettisti, subfornitori, ecc.) per mettere a punto l’invenzione.

In questi casi, per il motivo anzidetto, prima di comunicare informazioni, è di regola opportuno accelerare le pratiche di brevettazione e procedere al più presto al deposito della domanda di brevetto.

Se, per varie ragioni, ciò non fosse possibile, previa valutazione di tutte le implicazioni del caso, si dovrebbe fare sottoscrivere ai contraenti un apposito accordo di segretezza, prima di comunicare qualsiasi informazione.

Inoltre, se il terzo, pur tenuto al segreto, divulga indebitamente l’invenzione, si perde la novità, salvo non si provveda al deposito della domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dall’avvenuta abusiva divulgazione ai danni del richiedente.

ATTIVITÀ INVENTIVA

Il secondo requisito, l’attività inventiva (o originalità), consiste nel fatto che l’invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente od ovvia per un tecnico del settore.

INDUSTRIALITÀ

L’invenzione possiede i terzo requisito di validità, cioè l’industrialità, se è atta ad avere applicazione industriale (da intendersi in senso lato con riferimento a qualsiasi settore della tecnica, inclusa l’agricoltura.

L’oggetto del brevetto, ossia l’invenzione, è dunque la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. S non si risolve alcun problema tecnico non si ha invenzione, ovvero si può affermare, secondo una parte della giurisprudenza, che manca il requisito della industrialità.

DOCUMENTO BREVETTUALE

Una parte del brevetto, inteso come documento, è destinata all’individuazione ed alla descrizione di almeno un esempio di realizzazione dell’invenzione (c.d. descrizione) ed un’altra parte alla precisazione delle caratteristiche inventive per le quali si richiede la protezione giuridica (c.d. rivendicazioni).

Ne segue che le rivendicazioni identificano l’invenzione oggetto della tutela e delimitano l’ambito di protezione del brevetto, rendendo palese a terzi quali attività ricadono nell’ambito della protezione brevettuale e sono pertanto illecite. La descrizione e i disegni, se presenti, servono all’interpretazione delle rivendicazioni ma non definiscono, di per sé, la materia protetta.

CONCLUSIONI

  • Prima si deposita la domanda di brevetto e poi si divulga l’invenzione oggetto della domanda di brevetto.
  • Accordi di riservatezza con chi coopera dall’esterno con il titolare della domanda di brevetto.
  • Il ritrovato oggetto della domanda di brevetto non deve essere ovvio ed in sostanza deve risolvere un problema esistente in ritrovati attualmente sul mercato.
  • La parte più importante della domanda di brevetto sono le rivendicazioni. Queste devono proteggere anche le varianti possibili. L’esame della domanda di brevetto avviene sulle rivendicazioni. Ma anche il valore economico di un brevetto è sulle rivendicazioni. Se le rivendicazioni sono facilmente bypassabili il valore economico è ridotto in quanto il brevetto protegge l’esatta fotografia del prodotto descritto.