L’analisi dei rischi il confronto dei rischi e la documentazione da allegare

L’analisi dei rischi: il confronto dei rischi e la documentazione da allegare

Durante il processo della valutazione dei rischi, i rischi associati alla macchina possono essere confrontati con quelli di macchine simili purché si applichino i seguenti criteri:

  • la macchina simile è sicura
  • l’uso previsto e il modo in cui le due macchine sono costruite sono confrontabili
  • i pericoli e gli elementi di rischio sono confrontabili
  • le condizioni d’uso sono confrontabili.

L’impiego di questo metodo di confronto non elimina la necessità di seguire il processo della valutazione dei rischi come descritto nella norma per le condizioni d’uso specifiche. Per esempio, quando le segatrici a nastro utilizzate per tagliare la carne sono confrontate con le segatrici a nastro utilizzate per tagliare il legno, si devono valutare i rischi associati alla differenza di materiale.

A macchina o impianto ultimati, deve essere effettuata una verifica della rispondenza, relativamente alla sicurezza dell’intera macchina o impianto alle norme EN, tenendo in considerazione la gerarchia in importanza di dette norme (le norme di tipo C superano le norme di tipo B, che superano quelle di tipo A).

Quanto esposto riguarda la Direttiva Macchine. L’apposizione del marchio CE comunque implica la conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e alla Direttiva Bassa Tensione, che possono in tale fase essere verificate. La verifica finale all’allegato della Direttiva Macchine e alla CEI EN 60204-1 (Equipaggiamenti elettrici delle macchine), può essere effettuata compilando il modulo relativo.

 

Documentazione per la valutazione dei rischi

Ai fini della norma UNI EN 14121-1 (Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio), la documentazione sulla valutazione dei rischi deve dimostrare la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti. Tale documentazione comprende, secondo il caso:

  1. Determinazione dei limiti della macchina: i “limiti” sono il punto di partenza necessario al progettista per individuare quali caratteristiche possono orientare le scelte.

Si devono quindi esaminare e identificare:

  • I limiti della macchina, intendendo l’uso previsto e anche l’uso tipicamente non previsto ma ragionevolmente prevedibile
  • I limiti di alimentazione (elettrica, pneumatica, etc.)
  • L’ambiente di utilizzo previsto per la macchina (industriale, non industriale, domestico).
  • Il personale identificato come idoneo per l’utilizzo della macchina e il livello di formazione, esperienza o capacità eventualmente necessario.
  • L’esposizione di altre persone, oltre agli operatori, ai pericoli associati alla macchina
  • La macchina per la quale è stata effettuata la valutazione dei rischi (per esempio specifiche, limiti, uso inteso), qualsiasi ipotesi relativa (per esempio, carichi, resistenze, coefficienti di sicurezza).
  1. Identificazione dei pericoli
  • Le situazioni pericolose identificate
  • Gli eventi pericolosi considerati nella valutazione
  1. Le informazioni sulle quali si è basata la valutazione dei rischi
  • I dati utilizzati e le loro fonti (per esempio casistica degli infortuni, esperienze acquisite dalla riduzione dei rischi applicata a macchine simili)
  • L’incertezza associata ai dati usati e la sua influenza sulla valutazione dei rischi
  1. Gli obiettivi che le misure di sicurezza devono raggiungere
  2. Le misure di sicurezza adottate per eliminare i pericoli identificativi o per ridurre i rischi (per esempio da altre nome o altre specifiche)
  3. Rischi residui associati alla macchina
  4. Il risultato della valutazione finale dei rischi.
Principi fondamentali per la concessione in licenza di brevetti SEP

Principi fondamentali per la concessione in licenza di brevetti SEP

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) in Huawei vs. ZTE ha fornito un utile orientamento per i casi in cui un titolare di SEP che si sia impegnato a concedere in licenza i propri SEP in regime FRAND è legittimato a intentare un provvedimento inibitorio nei confronti di un utilizzatore (ovvero una società che fa uso dell’insegnamento del SEP) senza ledere le norme sulla concorrenza per abuso di posizione dominante (Articolo 102 TFUE).

La sentenza della CGUE è anche in questo caso un “compromesso” fra gli interessi dei titolari dei SEP a proteggere il valore delle proprie invenzioni e gli interessi degli utilizzatori a sviluppare e commercializzare prodotti che utilizzano gli standard. La sentenza CGUE ha delineato una serie di principi fondamentali che i titolari dei SEP dovrebbero seguire nelle negoziazioni per la concessione in licenza di brevetti SEP per evitare che una richiesta di provvedimento inibitorio sia considerata un abuso di posizione dominante:

  • Il titolare del SEP deve avvertire l’utilizzatore con comunicazione scritta della violazione contestatagli, indicando il SEP di riferimento e in che modo sarebbe stato violato. Questo perché l’utilizzatore potrebbe non essere consapevole di stare utilizzando l’insegnamento di SEP che sono validi ed essenziali per uno standard.
  • L’utilizzatore deve manifestare una disponibilità a stipulare un accordo di concessione di licenza in regime FRAND.
  • Il titolare del SEP deve far pervenire una specifica offerta scritta per una concessione di licenza in regime FRAND. L’offerta deve riportare l’ammontare delle royalty e il modo in cui viene calcolato.
  • L’utilizzatore è tenuto a rispondere all’offerta “con coscienza”, in conformità con la prassi commerciale consolidata del settore e in buona fede; questo deve essere stabilito sulla base di fattori oggettive e deve contemplare in particolare l’assenza di tattiche dilatorie.
  • Se l’utilizzatore non accetta l’offerta che gli è stata fatta, una controfferta in armonia con le condizioni FRAND deve pervenire tempestivamente e in forma scritta al titolare del SEP.
  • Se l’utilizzatore sta facendo uso degli insegnamenti dei SEP prima che sia stato concluso un accordo di concessione di licenza, l’utilizzatore deve fornire opportune rassicurazioni in ordine al proprio uso passato e futuro dei SEP ad esempio fornendo una garanzia bancaria per il pagamento di royalty o accantonando una rilevante somma di denaro in un deposito.
  • Qualora non si raggiunga un accordo sui dettagli delle condizioni FRAND in seguito alla controfferta dell’utilizzatore, le parti possono chiedere di comune accordo che l’ammontare della royalty sia determinato da una parte terza indipendente.
  • L’utilizzatore non può essere oggetto di critiche se in parallelo ai negoziati per la concessione di una licenza contesta la validità o l’essenzialità dei SEP o si riserva il diritto di farlo in futuro.  Pertanto, in contrasto con le disposizioni della sentenza Orange Book Standard che prevedeva un’“offerta incondizionata” da parte dell’utilizzatore per la concessione di licenza (a significare un accordo a non contestare la presunta violazione o validità del brevetto), l’utilizzatore può difendersi sollevando obiezioni di non-violazione e nullità.

In parallelo alla negoziazione per la concessione di licenza, il presunto autore della violazione può contestare la validità del SEP, l’essenzialità del (presunto) SEP, l’uso effettivo del SEP o riservarsi di farlo in futuro.

Il precedente elenco di punti fornito dalle due decisioni della Commissione Europea nei casi Motorola e Samsung fornisce un orientamento nella direzione di una “pace brevettuale” nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, questi due casi garantiscono certezza del diritto in tutti i settori in cui gli standard e i SEP soggetti a regime FRAND sono rilevanti, guidando i tribunali degli Stati Membri e gli SSO nell’interpretazione delle norme sulla concorrenza EU riguardanti l’applicazione di SEP soggetti a regime FRAND.

Le decisioni Motorola e Samsung della Commissione Europea confermano l’approccio equidistante della Commissione Europea in materia di diritti di proprietà intellettuale e concorrenza. I diritti di proprietà intellettuale, importanti per innovazione e crescita, non devono essere esercitati in modo indebito a discapito della concorrenza e di conseguenza dei consumatori.

In concreto, queste decisioni stabiliscono che i titolari dei SEP non devono abusare della propria posizione dominante sul mercato “condizionando” con provvedimenti inibitori licenziatari che si mostrino disponibili. Queste decisioni forniscono agli operatori del settore un’ulteriore spiegazione e un orientamento in materia di limitazione delle norme sulla concorrenza in relazione a provvedimenti inibitori basati su SEP.

In particolare, nei casi Samsung e Motorola la Commissione stabilisce che, nell’ambito della standardizzazione nella quale i titolari dei SEP si siano impegnati a (i) concedere in licenza i propri SEP e (ii) a farlo in condizioni eque, ragionevoli e con discriminatorie (FRAND), è anti-concorrenziale tentare di escludere concorrenti dal mercato intentando azioni inibitorie sulla base di SEP se il licenziatario è disponibile a siglare una concessione di licenza in regime FRAND.

In queste circostanze intentare azioni inibitorie può alterare le negoziazioni per la concessione di licenze e portare a condizioni di concessione di licenze inique, con un impatto negativo sulle scelte dei consumatori e sui prezzi.