La propensione al cambiamento per un processo di trasformazione snella vincente

La propensione al cambiamento per un processo di trasformazione snella vincente

Un processo di Lean Transformation produce notevoli benefici operativi:

  • tempi di consegna più brevi
  • tempi di attraversamento più rapidi
  • aumento della rotazione delle scorte
  • aumento della qualità dei prodotti.

Ma i benefici non si fermano qui, forse l’effetto principale è nella propensione al cambiamento e al miglioramento continuo nelle persone, uno dei principi base dell’Organizzazione Snella.

Questo introduce in azienda uno stile e un modo di essere che la porta alla ricerca costante della perfezione, all’innovazione e quindi alla crescita.

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie non solo le competenze tecniche dei consulenti e dei membri dei gruppi di lavoro, ma anche la loro capacità di gestire gli aspetti umani e relazionali e di sostenere il giusto spirito di squadra.

Nello svolgersi delle diverse fasi di un progetto di Lean Transformation si possono, infatti, riscontrare difficoltà di natura tecnica ma anche e soprattutto di natura relazionale e comportamentale, legate alle persone, alla loro storia, alle loro competenze ed esperienze, alla loro propensione ad accettare nuove sfide.

Abbiamo racchiuso in 5 punti gli elementi che, dalla nostra esperienza, riteniamo più importanti per la buona riuscita di un progetto di miglioramento organizzativo:

  1. Sponsorship del progetto

È vitale che il progetto venga supportato, approvato e sostenuto con convinzione e determinazione da chi guida l’organizzazione.

Senza uno sponsor di questo tipo il progetto rischia di ridimensionare, ridurre o addirittura vanificare i potenziali risultati.

 

  1. Leadership interna al progetto

È necessario scegliere un leader operativo riconosciuto per competenze relazionali e tecniche, che diriga il progetto e faccia da traino.

Un leader “debole” rischia di non essere ascoltato, di delegare altri per paura di essere troppo coinvolto o di mostrare insicurezza, a scapito del progetto.

 

  1. Apertura al cambiamento e coinvolgimento di tutta l’organizzazione

Una decisione imposta fa più fatica ad essere accettata e portata avanti che una decisione condivisa.

Il progetto va quindi reso noto e condiviso con l’intera organizzazione, stimolando il coinvolgimento e la partecipazione al processo di miglioramento.

La propensione al cambiamento e l’assunzione di responsabilità a tutti i livelli sono aspetti fondamentali.

 

  1. Motivazione e condivisione dei risultati tra i partecipanti ai cantieri

Serve coordinamento e dialogo, facendo attenzione a tenere alta la motivazione del team di lavoro.

La Lean Transformation è un processo continuo che va proseguito e costantemente rivitalizzato, condividendo i risultati e stimolando le persone al raggiungimento di nuove sfide.

 

  1. Sostegno “pubblicitario”

La propensione al cambiamento e al miglioramento continuo devono essere sostenute da un piano di comunicazione soprattutto interno, ma anche esterno.

 

In tutti i progetti di trasformazione snella questi elementi devo essere presenti e gestiti con cura.

Dividere il progetto in fasi differenti e successive, a seconda dello stadio di maturazione del cammino di trasformazione è un buon metodo per fare sempre attenzione a questi aspetti, verificare i risultati e trovare nuove energie per sostenere e perseguire il miglioramento continuo.

Startup e PMI innovative Circolare n 3696 C del Ministero dello Sviluppo Economico

Startup e PMI innovative Circolare n 3696 C del Ministero dello Sviluppo Economico

Ai fini delle verifiche preventive, effettuate in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle PMI innovative, occorre distinguere due momenti differenti individuati dai commi 2 e 12 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012.

La prima disposizione individua gli elementi genetici che identificano la fattispecie, mentre la seconda indica gli aspetti che devono essere comunicati dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa nella sezione speciale. Va da sé che la disposizione di cui al comma 2 si pone come presupposto propedeutico della disposizione di cui al comma 12, vi è quindi un nesso causale  che lega la definizione di società quale startup con la sua iscrivibilità in sezione speciale.

Procedendo con l’analisi dell’art. 25 comma 2, il primo requisito indicato è che la startup sia “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Il controllo verrà effettuato nella pratica mediante accesso al registro delle imprese e tramite la CONSOB per il requisito della mancata quotazione. Con particolare riguardo alla fattispecie delle PMI la verifica preventiva verterà sul controllo dello status di PMI ai sensi della normativa europea, tale verifica avverrà pertanto sulla base degli indicatori relativi al fatturato anno e al numero degli addetti impiegati.

Per quanto riguarda invece il requisito secondo cui la startup dev’essere costituita da non più di sessanta mesi, il limite temporale è da intendersi non in riferimento alla data di inizio attività o alla data di iscrizione al registro delle imprese, ma bensì alla data di costituzione della società stessa.

Il terzo requisito relativo alla residenzialità, riconosce la possibilità ad una società costituita secondo la giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE e ivi stabilita, di godere del regime startup innovativa secondo la normativa italiana, purché abbia sede operativa o filiale in Italia. Tale verifica verrà effettuata dagli Uffici attraverso la consultazione del registro imprese, che permetterà di capire se vi sono sedi secondarie o unità locali.

Per quanto riguarda invece i requisiti relativi al valore della produzione annua così come l’obbligo di non distribuire gli utili, valgono ovviamente per le società già esistenti e sono oggetto di verifiche partendo rispettivamente dai dati di bilancio e da quanto contenuto nel verbale assembleare di approvazione del bilancio.

Più articolato in termini di controllo è il requisito di cui alla lettera f) riguardo l’oggetto sociale. Innanzitutto si ritiene che tale verifica debba avvenire con esclusione di ogni apprezzamento nel merito valutando secondo coerenza e avendo chiara la finalità della norma, volta a favorire l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno.

Nella pratica i criteri utilizzati in sede di controllo riguardano la verifica del requisito sull’innovazione selezionato dalla startup stessa in fase di autocertificazione e la sua coerenza rispetto al requisito di cui al punto h) ossia il possesso di almeno uno dei tre requisiti previsti dalla legge per poter acquisire lo status di startup innovativa.

Altro strumento a disposizione è la descrizione dell’attività fornita sempre in fase di autocertificazione, e il sito web se disponibile. In via residuale, nel caso in cui vi fossero ancora delle incertezze, gli uffici potranno richiedere direttamente alla società un presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business.

Ultimo aspetto in merito ai controlli propedeutici all’iscrizione in sezione speciale riguarda le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS). Per questo tipo particolare di startup occorre infatti verificare la presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale.

Si dovrà dunque procedere con i controlli necessari, contemperando il profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale con quello ulteriore e specifico della startup stessa.

Per quanto riguarda invece le verifiche dinamiche, queste hanno lo scopo di garantire la sussistenza dei requisiti anche nel corso dell’attività svolta da parte delle startup.

La prima verifica è quella della perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma. In particolare il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, pertanto a partire da tale data le cancellazioni saranno regolate sulla data di iscrizione della società in sezione speciale.

Altra verifica dinamica è quella relativa alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti, la cui assenza comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi e cioè la cancellazione dalla sezione speciale. Ne consegue pertanto che gli uffici sono chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di conferma. Chiaramente i requisiti analizzati sono quelli sopraesposti, tuttavia solamente alcuni dovranno essere verificati di volta in volta, è il caso della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione e per le startup innovative a vocazione sociale, del deposito del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Tutti gli altri requisiti si considerano assodati e non sono dunque oggetto di verifiche in itinere.

Le PMI sono soggette alle stesse verifiche dinamiche fin qui esposte, ad esse si aggiunge solamente la verifica annuale dell’esistenza di una certificazione di bilancio, che una volta iscritta la PMI in sezione speciale, diventa a tutti gli effetti una certificazione legale.

Startup e PMI innovative Circolare n 3696 C del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Brevetto Europeo

Il Brevetto Europeo

Con il nome di “Brevetto Europeo” si indica un procedura centralizzata di deposito e di rilascio prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE).
I paesi aderenti alla convenzione sono circa 40.
Diciamo subito che il nome “brevetto europeo” può risultare ambiguo. In primo luogo perché questa procedura non fornisce, al suo termine, un brevetto europeo, inteso come un unico brevetto valido in tutti i paesi richiesti, bensì un fascio di brevetti nazionali: in altre parole, se si deposita una domanda di brevetto europeo per, poniamo, Francia, Germania e Svezia, al rilascio del brevetto non si otterrà un unico brevetto valido in Francia, Germania e Svezia, ma tre brevetti separati, uno francese, uno tedesco ed uno svedese, che da quel momento in poi vivranno ciascuno di vita propria, nel senso che per ciascuno si pagheranno le tasse di mantenimento nazionali e ciascuno potrà essere abbandonato, decadere o venire revocato, indipendentemente dagli altri, a norma dei rispettivi diritti nazionali. In secondo luogo, perché questa procedura non è limitata agli stati attualmente membri dell’Unione Europea, ma si estende anche a diversi stati non membri dell’Unione Europea.
Gli interessati ad avvalersi di questa procedura non sono costretti a designare tutti gli stati aderenti alla Convenzione, ma possono scegliere quelli di effettivo interesse mediante una apposita indicazione inserita nella domanda di brevetto. In altre parole, questa procedura presenta la stessa flessibilità dei singoli depositi nazionali e fornisce l’esatto, identico risultato, ma semplifica di molto sia la fase di deposito, sia le fasi di esame e di rilascio, eliminando gli iter burocratici dei singoli depositi nazionali.
Un secondo effetto di questa procedura consiste nel fatto che, mentre con i depositi nazionali ogni fase di esame può procedere in modo difforme da quella degli altri paesi (per esempio perché in un paese viene trovata un’anteriorità pertinente che, invece, non è reperita in un altro, con la conseguenza che, alla fine, i singoli brevetti nazionali ottenuti avranno portate protettive diverse), è invece possibile, con il brevetto europeo, ottenere singoli brevetti nazionali tutti esaminati alo stesso modo e, di conseguenza, tutti di contenuto e di portata protettiva identici.. Ne segue che, mentre con i depositi nazionali si rischia di ottenere diritti di brevetto non uniformi, che potrebbero dare luogo a situazioni di confusione ed incertezza sia per il titolare dei diritti di brevetto, sia per i concorrenti interessati a produrre e vendere prodotti simili, attraverso il brevetto europeo tale inconveniente è evitato alla radice.
In ultimo, il brevetto europeo è, di solito, rispetto a separati depositi nazionali, economicamente vantaggioso quando si faccia un bilancio a brevetto rilasciato, in particolare perché riduce i costi di esame, trattandosi di un esame unico.
E’ stato calcolato che il break even point è di circa 3-4 paesi. Ovvero: se si deposita un brevetto europeo per coprire meno di 3-4 paesi nazioni (ad esempio 2, Francia e Belgio), i costi fissi della procedura europea fanno sì che si spenda di più che per depositare ed ottenere i due brevetti nazionali nelle nazioni prescelte (ovvero per depositare due domande separate, una francese e l’altra belga). Se si scelgono 4 nazioni, il costo attraverso il brevetto europeo e quello attraverso depositi nazionali è pressoché comparabile. Per un numero superiore di nazioni, il brevetto europeo diventa progressivamente più conveniente rispetto i singoli depositi nazionali.
La procedura vera e propria comincia con il deposito di una domanda di brevetto europeo che, come detto, darà poi origine ad un fascio di brevetti nazionali. Seguono, poi, le varie fasi che portano alla concessione del brevetto e che sono: l’esame formale, la ricerca di novità, la pubblicazione, l’esame di novità, il rilascio, l’eventuale procedura di opposizione.
TALI FASI SARANNO ESAMINATE NEL PROSSIMO ARTICOLO.