Il rating di legalità

Il rating di legalità

Il rating di legalità è uno strumento pensato per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità e della trasparenza da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

L’obiettivo è quello di conferire alle imprese virtuose un titolo di riconoscimento collegabile a vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. La banca che non concedesse crediti ad una impresa con rating, sarà tenuta a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d’Italia. L’ottenimento del rating comporta, inoltre, una riduzione dei tempi e soprattutto dei costi per la concessione del finanziamento.

Oltre a questi vantaggi, il rating di legalità permette alle aziende di avere maggiori possibilità di business, di contare su una maggiore visibilità sul mercato e una migliore immagine sul territorio, grazie alla presenza nell’elenco delle imprese titolari di rating, pubblicato nel sito dell’AGCM.

Modalità per ottenere il Rating

L’impresa che intende ottenere il rating deve presentare all’AGCM apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità.

Il rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta.

Requisiti per ottenere il Rating

Sono indicati nel Regolamento, approvato dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con delibera n. 26166/2012, sostituita poi dalla delibera n. 27165/2018.

Secondo quanto stabilito dal suddetto Regolamento, possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese, sia individuali che societarie, che soddisfano i seguenti quattro requisiti:

  1. sede operativa in Italia;
  2. fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente a quello della domanda;
  3. iscrizione al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda;
  4. rispetto dei requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.

Attribuzione del Rating

In base alle dichiarazioni presentate dall’azienda, verificate mediante controlli incrociati, viene attribuito un punteggio, convenzionalmente misurato in stellette, che va da una a un massimo di tre stellette.

Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a una stelletta.

Rispettando gli ulteriori requisiti del Regolamento possono essere ottenuti dei segni +. Tre segni + corrispondono ad una ulteriore stelletta, per un massimo di tre stellette.

Requisiti per incrementare il punteggio

Il punteggio base sarà incrementato da un ulteriore segno + quando l’azienda risponde a determinate condizioni previste dal Regolamento, dimostrando ad esempio di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione, di aver utilizzato sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge, di aver aderito ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

 

Tra gli obiettivi del rating di legalità vie è quindi anche quello di fermare la corruzione, poiché i comportamenti illegali e le interferenze con le organizzazioni criminali ostacolano il corretto funzionamento del mercato concorrenziale. Occorre però riconoscere che, pur essendo un valido strumento nella lotta alla corruzione, l’utilizzo del rating da parte delle aziende è ancora limitato, sia per i vincoli di fatturato e del periodo di iscrizione al registro delle imprese, sia per una sua insufficiente pubblicizzazione.

Differenza tra rating di legalità e rating di impresa

Il rating di legalità, di competenza dell’AGCM, non deve essere confuso con il rating di impresa, gestito dall’ANAC.

Il rating di Legalità è un istituto di applicazione generale, e quindi non limitato alla normativa appalti, volto a premiare e promuovere i principi di comportamento etico in ambito aziendale, traducendosi in una valutazione indicativa del rispetto della legalità e dal grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business.

Al contrario, il rating di impresa, introdotto per la prima volta con il D.Lgs 50/2016, si applica al settore degli appalti pubblici.

I CMS dall’editing tradizionale al publishing strutturato

I CMS: dall’editing tradizionale al publishing strutturato

Cos’è un CMS? Tecnicamente, un Content Management System, in acronimo CMS, è uno strumento software installato su un server, che generalmente si appoggia su un database, il cui compito è facilitare la gestione e l’archiviazione dei contenuti.

Perché adottare un CMS / CCMS per la gestione di contenuti tecnici e di prodotto?

Nel corso degli ultimi anni la complessità della documentazione tecnica (manuali, help online, ecc.) e della documentazione di prodotto (cataloghi, schede, e-commerce, ecc.) è cresciuta in modo sempre più rapido e la gestione documentale si è trasformata: ieri si trattava di digitalizzare documenti, oggi di digitalizzare interi processi e flussi di lavoro. Tra i vantaggi della digitalizzazione dei processi c’è l’introduzione di automatismi e di attività pilotate dai sistemi e per questo il Workflow Management è diventato un tema centrale in tutti i progetti di gestione documentale. Oggi la maggior parte dei software CMS, più o meno evoluti, affiancano a strumenti per la gestione classica dei contenuti tool per la gestione dei processi in un’ottica di Business Process Management.

L’esigenza è quella di poter automatizzare i processi editoriali, generando contenuti multilingua e realizzando output multicanale attraverso la pubblicazione in automatico di manuali, cataloghi, listini, schede, ecc., su carta, web, mobile, app, cd/dvd e la personalizzazione delle pubblicazioni in base ai destinatari della comunicazione tecnica.

Le aziende 4.0 possono sfruttare i contenuti tecnici per innovare il rapporto con i propri interlocutori: fornitori, personale interno, forza vendita, partner, lead e clienti.

Ridurre costi e rischi, incrementare la produttività, massimizzare gli investimenti in software e contenuti, differenziarsi dai competitor, prepararsi al futuro: ecco alcuni benefici dell’adozione di un sistema di Content Management per gestire i contenuti e realizzare una documentazione tecnica e di prodotto multicanale.

Il publishing strutturato

Il marchio italiano

Il marchio italiano

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Nella domanda, tra l’altro, si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell’eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, l’esemplare, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio, designando una o più classi merceologiche.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stessa), può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno.

Il marchio, inoltre, deve essere usato per le varie tipologie di prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni, successivamente alla data di registrazione, ne comporta la decadenza relativamente i prodotti e/o servizi per i quali non è stato usato.

Il deposito del marchio dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili da parte di terzi.

Nel caso di un deposito della domanda di un marchio italiano tale ricerca dovrebbe essere effettuata non solo tra i marchi nazionali italiani, ma anche tra i vari marchi che hanno efficacia sul nostro territorio nazionale e, quindi, tra i marchi “internazionali” depositati ai sensi dell’Accordo e del Protocollo di Madrid e designanti l’Italia e/o l’Unione Europea, nonché tra i marchi dell’Unione  Europea (marchi comunitari).

In seguito all’avvenuto deposito del marchio, l’UIBM prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttora natura sostanzialmente formale ed è volto ad individuare l’eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione che siano sostanzialmente desumibili dalla stessa domanda quali, ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l’adozione di un segno che rientri tra quelli d’uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.

Per i motivi sopra descritti, l’UIBM può respingere la domanda del marchio. Nei confronti dei provvedimenti che respingono la domanda, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi.

Una volta conclusa questa prima fase di esame, il marchio viene pubblicato nel Bollettino Marchi, ai fini della possibile opposizione di terzi.

Se non vengono presentate opposizioni, l’UIBM concede la registrazione e rilascia un apposito certificato.

Il marchio italiano costituisce un titolo efficace in Itala e, a seguito di particolari accordi fra Stati, anche nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

E’ da notare che l’UIBM non svolge un esame circa la novità del marchio, ovvero non verifica l’esistenza di marchi anteriori identici o simili, depositati o registrati da terzi per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini.

In Italia vige il c.d. “principio della nullità relativa”, tale per cui è onere dei titolari di marchi anteriori opporsi alla registrazione di un marchio depositato, secondo una procedura amministrativa dinanzi all’UIBM oppure, successivamente alla concessione, avviare un’azione giudiziaria per chiedere la nullità della registrazione. In pratica, è onere dei titolari dei marchi anteriori identici o  simili agire contro i marchi depositati successivamente.

Sotto questo profilo, la procedura attualmente in vigore in Italia non dà alcuna garanzia ce non esistano marchi anteriori identici o simili a quello registrato. In altri termini, si potrebbe ottenere la registrazione di un marchio anche  in presenza di un marchio anteriore identico, registrato per i medesimi prodotti. Naturalmente il marchio successivo, in conflitto con quello anteriore, sarebbe nullo. Per tale motivo, nel caso di depositi di marchio italiani, è ancora maggiormente consigliabile effettuare ricerche di anteriorità prima di depositare il marchio.

SUGGERIMENTI

  • Studiare un marchio forte e che quindi non sia d’uso comune nel settore merceologico di interesse.
  • Fare una ricerca di anteriorità non solo fra i marchi registrati ma anche tra  i marchi non registrati ma utilizzati da aziende dello stesso settore merceologico.
  • Controllare periodicamente i marchi successivi dello stesso settore e fare opposizione in caso di marchi identici o
  • A lato del marchio mettere ™ in caso di marchio non registrato o appena depositato.
  • A lato del marchio mettere ®in caso di marchio registrato.