Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

Regione Veneto: POR 2014-2020 Azione 1.1.4 e 3.3.1

 

Beneficiari

L’incentivo è rivolto ad Aggregazioni d’imprese (costituite nel numero minimo 3 imprese) mediante:
a) contratto di rete secondo cui deve essere definito l’organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del progetto oggetto della domanda di sostegno;
b) consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa;
c) associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente costituite per la realizzazione del progetto in questione.

Finalità

La Regione, con questo Bando, intende incentivare la collaborazione e l’aggregazione tra imprese e soggetti della ricerca a fine di promuovere, mediante forme aggregative, la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo nonché sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese, la capacità di adattamento al mercato e l’attrattività per potenziali investitori.
La dotazione finanziaria totale è di euro 10.500.000,00 di cui:
– euro 7.000.000,00 per le “Attività collaborative di R&S” (azione 1.1.4), che riguardano gli ambiti di
progetto individuati all’articolo 5, lettera a);
– euro 3.500.000,00 per il “Riposizionamento competitivo” (azione 3.3.1), che riguarda l’ambito di
progetto individuato all’articolo 5, lettera b).

Interventi concessi

Per le “Attività collaborative di R&S” (Azione 1.1.4 riferite allo sviluppo di nuovi prodotti / servizi e tecnologie innovative) sono concesse attività che rientrano nei seguenti ambiti:
1) «Ricerca industriale». Indagini critiche e ricerche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare e migliorare nuovi prodotti, processi o servizi. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere, se necessario ai fini della ricerca industriale, la costruzione di prototipi.
2) «Sviluppo sperimentale». Acquisizione, combinazione e utilizzo delle conoscenze e capacità di natura scientifica, tecnologica, commerciale
con lo scopo di sviluppare e migliorare prodotti, processi e servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione e la realizzazione di prodotti pilota e test effettuati in ambienti che riproducono le condizioni operative reali.
Per il “Riposizionamento competitivo” (Azione 3.3.1 – riferito all’incremento degli investimenti nei processi di innovazione con lo scopo di migliorare la tecnologia dei prodotti e dei cicli di produzione, distribuzione e gestione per un riposizionamento competitivo), sono concesse attività
che rientrano nel seguente ambito:
1) «Innovazione di processo». Applicazione di un nuovo o migliore metodo di produzione e distribuzione (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software).

Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie:
a) Conoscenza e brevetti: costi per le conoscenze (quali, ad esempio, spese per acquisizione di risultati di ricerca) e i brevetti acquistati o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla durata del progetto e in proporzione all’uso effettivo degli attivi immateriali nell’ambito del progetto medesimo. Rientrano in questa voce anche
le licenze di software specificatamente acquisite per la realizzazione del progetto;
b) Strumenti e attrezzature: costi sostenuti per nuove attrezzature tecnico-specialistiche; tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione semplice/operativa (noleggio) o alla locazione finanziaria (leasing) per la durata del progetto e in proporzione all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito del progetto;
c) Consulenze specialistiche e servizi esterni:
1) di carattere tecnico-scientifico: utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, quali ad esempio consulenze o servizi informatici, consulenze tecniche o scientifiche, prove di laboratorio e attività di prototipazione, nonché i costi per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova;
2) di business: per l’impiego di una figura manageriale specialistica, esterna al personale delle imprese dell’aggregazione e a carattere temporaneo (cd. Temporary Manager), al fine di accompagnare l’aggregazione nell’attuazione del progetto supportandola:
– nell’analisi aziendale al fine di definire il piano finanziario e l’analisi competitiva del rischio e di mercato;
– nella definizione e validazione di un modello di business e l’avvio alla gestione manageriale;
– nella fase di brevettazione e tutela delle attività immateriali.
d) Personale dipendente: spese relative al personale dipendente dei soggetti aderenti l’aggregazione per lo sviluppo delle attività di realizzazione del progetto e in possesso di un’adeguata qualificazione
tecnica comunque sempre nel rispetto del limite massimo del 70% della spesa totale del progetto. Non sono ammissibili le spese relative al personale amministrativo, contabile, commerciale, di segreteria e di magazzino;
e) Spese per la realizzazione di un prototipo: spese relative ai materiali (componenti e semilavorati) e alle lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione del prototipo, dimostratore o impiantopilota. Sono ammissibili i soli materiali di consumo utilizzati per l’eventuale validazione del funzionamento del prototipo, dimostratore o impianto-pilota;
f) Spese generali: calcolate in misura forfettaria pari al 10% sul totale della voce di spesa “personale dipendente” (lettera d), secondo i principi di cui all’articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
g) Spese per garanzie: fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a).

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 15.00 del giorno 22 giugno 2017, fino alle ore 17.00 del 20 luglio 2017.

I dettagli del Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese sono disponibili nella scheda relativa al seguente link:

La confondibilità tra i marchi e gli altri segni distintivi

La confondibilità tra i marchi e gli altri segni distintivi

Oltre ai contenziosi tra due o più marchi, nella pratica sono sempre più diffusi i conflitti tra un marchio e un altro segno distintivo, nonché tra differenti segni distintivi diversi dal marchio.

      Infatti, è principio vigente nel nostro ordinamento quello dell’unitarietà dei segni distintivi, in base al quale chi acquista diritti su un segno distintivo acquista diritti di esclusiva anche in relazione alla funzioni proprie degli altri segni distintivi. Ad esempio, il titolare della registrazione del marchio “alfabeto”, nei limiti di legge, potrà impedire l’utilizzo della parola “alfabeto” ad altri soggetti non solamente in funzione di marchio, ma anche quale altro segno distintivo.

      Tra “gli altri segni distintivi” vi sono quantomeno i seguenti: la ditta, la ragione e la denominazione sociale, che rappresentano il nome commerciale dell’imprenditore, individuandolo come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività di impresa; l’insegna, che contraddistingue i locali fisici dell’impresa e dei singoli esercizi commerciali; il nome a dominio, cioè il segno che contraddistingue il sito web utilizzato nell’attività economica.

      Ebbene, da un lato un marchio può essere dichiarato nullo – venendo così vanificati i relativi investimenti – nel caso in cui sia presente un segno, identico o simile, noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio utilizzato nell’attività economica o altro segno distintivo già adottato da altri, qualora per effetto dell’identità o della somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi per cui la domanda di marchio viene depositata, si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione. Infatti, nell’ipotesi in cui il segno distintivo antecedente abbia acquisito notorietà non puramente locale, nonché un minimo di affermazione commerciale, il marchio di cui viene chiesto il deposito successivamente non presenta il requisito della novità e, di conseguenza, non può costituire oggetto di valida registrazione.

      In maniera speculare, è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio o altro segno distintivo, un segno identico o simile ad un marchio altrui, a condizione che possa determinarsi un rischio di confusione, oppure che l’uso del segno adottato successivamente consenta di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore, o possa arrecare pregiudizio al titolare del medesimo.

      Pertanto, alla luce del principio di unitarietà dei segni distintivi, è senza dubbio opportuno che la scelta dell’adozione di qualsiasi segno distintivo venga preceduta da una ricerca finalizzata a verificare l’assenza sul mercato di segni potenzialmente confliggenti. Nondimeno, sulla base del medesimo principio, è consigliabile che il titolare di un segno distintivo verifichi periodicamente le scelte dei concorrenti, o in caso di marchio rinomato anche di soggetti non in concorrenza, per bloccare sul nascere eventuali iniziative di sfruttamento e agganciamento al proprio segno distintivo.

Fasi della Procedura Di Brevettazione Europea

Fasi della Procedura di Brevettazione Europea

LA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

La procedura di brevettazione inizia mediante la presentazione presso un Ufficio nazionale dei paesi membri, o presso l’Ufficio Europeo, sede centrale di Monaco di Baviera o sedi distaccate dell’Asia in Olanda o di Berlino, di una domanda di brevetto europeo.

La domanda deve essere corredata da una descrizione tecnica dell’invenzione, dalle rivendicazioni, dai disegni e da un riassunto, che ha solo finalità di pubblicità. Verrà infatti pubblicato sulla prima pagina della domanda di brevetto, in modo da informare gli interessati sul contenuto della stessa.

La domanda di brevetto europeo può costituire il primo deposito ex novo della domanda oppure, se esiste una domanda nazionale presentata anteriormente, deve essere presentata entro il termine di priorità di dodici mesi.

Possono richiedere un brevetto europeo anche soggetti non europei, come ad esempio statunitensi o giapponesi.

La domanda doveva contenere la scelta (detta comunemente designazione) dei Paesi nei quali si desidera ottenere il brevetto, per ciascuno dei quali si pagava una singola tassa, fino ad un massimo di sette. Oggi, si paga una tassa unica di designazione (“flaat-fee”) indipendentemente dal numero di stati di interesse, che copre dunque tutti gli stati aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo. Vi sono inoltre ulteriori stati detti di “estensione” per cui è necessario pagare una tassa. In pratica, il modulo per il deposito della domanda conterrà la designazione di tutti i Paesi. Inoltre, il pagamento dell’unica tassa di designazione può essere effettuato non subito, cioè all’atto del deposito della domanda, ma rinviato ed effettuato entro la data di scadenza per la richiesta d’esame.

Le lingue ufficiali di lavoro in cui presentare domanda e descrizione sono tre: inglese, francese e tedesco.; provvisoriamente, i titolari residenti in uno stato membro della Convenzione possono presentare la domanda nella lingua di quella nazione, salvo far seguire la traduzione in una delle lingue ufficiali entro 3 mesi dal deposito, e non più tardi di 13 mesi dalla priorità.

ESAME FORMALE

Viene eseguito in prima istanza dall’ufficio che riceve la domanda, il quale verifica di poter assegnare una data di deposito e, se si tratta di un ufficio nazionale, trasmette la domanda all’Ufficio Europeo che esegue la ricerca. Quest’ultima viene svolta sempre centralmente, principalmente presso gli Uffici dell’Aia e di Monaco, che provvedono anche al completamento dell’esame formale.