Credito d’imposta R&S le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019
Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo introdotto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 nel corso degli anni ha subito diverse modifiche strutturali.
Le variazioni più recenti sono state apportate dall’ultima legge di bilancio, la quale ha introdotto delle riforme alla normativa non solo per il periodo d’imposta 2019, ma anche per quello appena conclusosi al 31/12/2018.
Partendo da queste ultime, la nuova disciplina prevede l’obbligo, per tutti i beneficiari, della certificazione delle spese che concorrono alla determinazione del beneficio, quindi sia di quelle riferite al periodo oggetto di agevolazione che di quelle che costituisco la base di calcolo della media del triennio 2012-2014 per la definizione del valore incrementale. Le regole precedenti stabilivano invece tale obbligo per le sole imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti. Inoltre, l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione più sopra menzionati.
Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2018 le imprese beneficiare sono tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente; tale relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo e controfirmata dal Legale Rappresentante. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario.
Per il periodo d’imposta 2019 gli interventi di maggior rilievo riguardano:
- La riduzione del massimale del credito d’imposta riconosciuto da euro 20.000.000,00 a euro 10.000.000,00, mantenendo il limite minimo di spesa almeno pari a euro 30.000,00.
- La distinzione del personale fra dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e personale titolare di un rapporto autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (differenza importante per l’applicazione delle nuove aliquote come di seguito dettagliato).
- Il riconoscimento fra le spese ammissibili dei materiali, delle forniture e di altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
- La ridefinizione delle aliquote di calcolo del credito d’imposta.
In particolare si applica nella misura del:
- 50 per cento sulla parte dell’eccedenza la media dei costi R&S registrati nel triennio 2012-2014 per personale dipendente e per contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati;
- 25 per cento sulla parte dell’eccedenza la media dei costi R&S registrati nel triennio 2012-2014 per personale titolare di un rapporto autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, per le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali e per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo.