Le novità della Nuova Direttiva Macchine

Le novità della Nuova Direttiva Macchine

La Direttiva 2006/42/CE (la Nuova Direttiva Macchine), che sostituisce la precedente (Direttiva n. 98/37/CE), oltre ad uniformare le normative fra tutti gli Stati Membri ha apportato diverse novità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, per quanto riguarda la realizzazione del prodotto.

A differenza della precedente, incorpora nella disciplina di realizzo di prodotto conforme anche le norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la protezione dei consumatori e la valutazione dei rischi collegati  all’uso della macchina prodotto. Per questo motivo è rivolta a tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione, all’immissione e all’utilizzo del prodotto (fabbricanti, importatori, distributori, organismi notificati, organismi di normalizzazione, autorità preposte alla tutela della salute e sicurezza del consumatore, funzionari amministrativi nazionali e autorità di vigilanza del mercato).

Gli interventi introdotti nella la Nuova Direttiva Macchine hanno contribuito a:

  • meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva Macchine e definire in maniera più dettagliata concetti, posizioni soggettive ed attività non trattati nella precedente versione;
  • adeguare e completare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di tutela della salute;
  • semplificare le procedure di Valutazione della Conformità;
  • rafforzare i meccanismi di Sorveglianza del mercato e di cooperazione tra Stati Membri e rafforzare i meccanismi di Controllo sull’operato degli organismi notificati;
  • prevedere l’adozione da parte degli Stati Membri di un sistema sanzionatorio specifico.

A differenza della precedente Direttiva 98/37/CE, che formalmente si applicava alle macchine (comprese le attrezzature intercambiabili) e ai componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente (rispetto alla macchina), la Direttiva 2006/42/CE si applica a:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine.

È questa un’altra importante novità introdotta dalla nuova Direttiva, che specifica nel dettaglio la distinzione tra macchina e quasi macchina, come questi due prodotti devono essere realizzati e a quali vincoli devono essere sottoposti.

Strategia brevettuale dell’impresa

Strategia brevettuale dell’impresa

COSA BREVETTARE

Un’idea nuova non deve necessariamente presentare, per essere considerata un’invenzione brevettabile, dei caratteri di novità e di originalità eccezionali, ma semplicemente consistere in una soluzione di un problema tecnico, che risulti in qualche modo vantaggiosa.

Un qualsiasi bene che, potenzialmente e per qualsiasi ragione, possa risultare più appetibile per il consumatore di altri beni simili già presenti sul mercato, sovente merita di essere brevettato.

Conviene tutelare con un brevetto il risultato di una qualsiasi ricerca che abbia comportato un investimento importante, indipendentemente dal fatto che il risultato della ricerca appaia immediatamente utilizzabile o meno (se non è utile al momento, se brevettato può essere venduto a terzi che vogliano continuare la ricerca, oppure essere utilizzato in futuro dall’azienda, al variare delle condizioni di mercato).

Più in generale, il brevetto è equiparabile ad un investimento a lungo termine. Di conseguenza, la convenienza o meno di depositare un brevetto non dovrebbe essere giudicata sulla base delle possibilità o meno di realizzare un utile immediato, ma prendendo in considerazione la futura attività dell’azienda e gli eventuali sviluppi che potranno verificarsi nel ramo della tecnica cui l’idea da brevettare si riferisce durante il periodo di validità del brevetto.

QUANDO BREVETTARE

In linea di principio vale spesso la seguente massima: “ un brevetto non portato agli estremi sviluppi subito è sempre meglio di un brevetto assolutamente perfetto poi”.

In generale, l’imprenditore deposita un brevetto solo quando l’idea è stata completamente sviscerata e le relativa forme di attuazione messe a punto.

Un simile modo di agire comporta dei rischi notevoli, sia in quanto può permettere ad altri di brevettare per primi la stessa idea, sia in quanto quest’ultima rischia di essere divulgata (ad esempio tramite contatti con i fornitori) prima del deposito della domanda di brevetto, con conseguente invalidità del brevetto per difetto di novità.

Inoltre, in questo modo, vengono brevettate solo quelle idee che vengono effettivamente messe subito in pratica.

Corre invece meno rischi l’imprenditore che brevetta una soluzione tecnica, sussistendone ovviamente i requisiti di legge, immediatamente dopo averla ideata, anche senza aspettare di averla totalmente perfezionata.

Se gli eventuali successivi perfezionamenti lo meritano, il deposito di successivi brevetti sarà sempre possibile.

COME BREVETTARE

Le soluzioni innovative aziendali potranno, a seconda dei casi, essere protette mediante brevetti d’invenzione, modello di utilità, registrazione di disegni o modelli.

DOVE BREVETTARE

La scelta dei paesi di brevettazione richiede la considerazione di molteplici elementi.

Innanzitutto, occorrerebbe brevettare nei paesi nei quali si abbia una ragionevole aspettativa di guadagno dalle vendite dei prodotti brevettati o realizzati mediante i procedimenti brevettati; in secondo luogo, potrebbe essere conveniente brevettare nei paesi dove si trovano gli impianti produttivi dei principali concorrenti, anche se non si ha intenzione immediata di vendere in tali paesi.

Questa decisione, in genere, non viene presa immediatamente dopo la presentazione di una domanda di brevetto italiana, ma alcuni mesi prima (normalmente 3 o 4) dalla scadenza dei termini di priorità (la Convenzione di Parigi prevede la possibilità di depositare entro 12 mesi dalla data di primo deposito in altri paesi).

Esistono infatti solo pochissime invenzioni che, sin dal loro concepimento, mettono in evidenza tutta la loro capacità di produrre un certo reddito: nella maggior parte dei casi, le possibilità di sfruttamento si possono intravvedere solo dopo un certo periodo dalla data di deposito della domanda, attraverso valutazioni di carattere tecnico e con una attenta analisi dei mercati.

POR - FESR 2014-2020 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

POR – FESR 2014-2020 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

POR - FESR 2014-2020 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

POR Regione Veneto 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”

 

POR FESR 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2: “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI”

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017 è stato approvato il “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI” attuato tramite lo strumento del VOUCHER e dedicato a finanziare l’acquisto di servizi per L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE da parte delle PMI con sede operativa in Veneto.

Le spese ammissibili riguardano l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da aziende o professionisti registrati presso il “Catalogo dei fornitori” all’interno del portale “INNOVENETO.ORG” mirati alla valorizzazione della proprietà industriale, assistenza alla ricerca di soluzioni e tecnologie innovative, percorsi certificativi, servizi di sostegno all’innovazione, innovazione di prodotto/processo/design, innovazione del modello di business, innovazione organizzativa.

Le domande di richiesta dei voucher potranno essere precaricate nel sistema informatico SIU a partire dal 29 novembre 2017, ore 16.00.

Beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) con un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare le attività oggetto del voucher.

Finalità

L’obiettivo è sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso le imprese, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative – anche incentivando la brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca e gli interventi volti ad una maggiore tutela degli asset immateriali – e i processi di integrazione e di innovazione delle strategie organizzative e di business tra imprese, università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico e di conoscenza in grado di garantire ricadute positive sul territorio.

L’apertura dello sportello di presentazione delle domande è fissato alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017.

I dettagli del Bando sono disponibili nella scheda relativa al seguente link: