Software a supporto del miglioramento organizzativo il Kanban elettronico

Software a supporto del miglioramento organizzativo: il Kanban elettronico

Una delle sfide che un’impresa si trova ad affrontare in fase di trasformazione, snella o meno, è la tensione che può crearsi tra il miglioramento continuo dei processi aziendali e la scarsa flessibilità degli ERP a supporto, che non riescono a tenere il passo con la rapidità dei cambiamenti.

Da questo ha preso piede l’idea che i sistemi informativi siano come “monumenti”, da eliminare. Nella realtà questo approccio non tiene conto della complessità delle aziende e non vede gli enormi benefici che si possono ottenere da un saggio utilizzo dell’Information Technology.

La nostra esperienza ci insegna che l’approccio migliore è quello di attivare software innovativi e snelli da integrare ai tradizionali ERP per facilitare l’ottimizzazione dei processi.

IKS – Integrated Kanban System è uno di questi e serve per la gestione del Kanban Elettronico.

 

Ma innanzitutto che cos’è il Kanban?

Il Kanban è un termine giapponese che si traduce letteralmente in “cartellino” e rappresenta uno strumento della Lean Organization che garantisce una gestione puntuale, intuitiva e precisa delle scorte mano a mano che vengono consumate facendo, così, “tirare” la produzione dalla domanda del cliente

Quali sono i benefici di adottare un sistema a Kanban?

  • Eliminazione della sovrapproduzione, una delle principali fonti di spreco di costi e spazio,
  • Maggiore flessibilità alla domanda del cliente,
  • Semplificazione del sistema informativo,
  • Integrazione della catena dei processi dal fornitore al cliente.

Tuttavia i cartellini Kanban:

  • sono soggetti ad errore umano,
  • si possono perdere,
  • sono difficili da gestire se l’area dello stabilimento produttivo è molto vasta,
  • non c’è possibilità di averne tracciabilità.

Un software per il Kanban elettronico riesce ad ovviare a tutte le criticità tipiche di un sistema a Kanban manuale. Il principio alla base è lo stesso: i cartellini Kanban vanno ripristinati solo dopo l’effettivo consumo fisico del contenitore, ma le informazioni “viaggiano” in formato elettronico e quindi:

  • in modo più veloce,
  • senza limiti di spazio (pensiamo ad una multinazionale con più stabilimenti sparsi per il mondo),
  • vengono memorizzate,
  • si mantiene una totale tracciabilità.

 

La scelta del marchio d'impresa - principali accortezze da adottare

La scelta del marchio d’impresa – principali accortezze da adottare

La scelta del marchio da utilizzare ed eventualmente registrare per i prodotti e servizi di un’impresa viene solitamente effettuata in base a strategie di marketing ed estetiche ben precise. L’individuazione degli elementi denominativi e figurativi, così come dei colori, del posizionamento, ecc., viene quindi adottata sulla base dell’appeal che, con riferimento ai prodotti e servizi interessati, si pensa il segno possa avere per il pubblico dei consumatori. Fin qui, nulla quaestio.

         Tuttavia, un errore da evitare nella scelta del marchio è quello di non prendere in considerazioni gli aspetti normativi, con i conseguenti pericoli che possa essere rifiutata la registrazione del segno, che il segno possa essere dichiarato nullo e, infine, che la possibilità di tutelare il segno stesso nei confronti di marchi simili sia alquanto ridotta.

         Anzitutto, un segno può essere utilizzato e registrato come marchio se presenta il requisito della c.d. novità. Segnatamente, il marchio non deve essere identico o simile ad un segno di altri soggetti già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini. Il segno anteriore può essere costituito sia da un marchio registrato in data anteriore, che da un marchio utilizzato di fatto, purché in tale seconda ipotesi il segno abbia acquisito notorietà non puramente locale. Ma non solo. Stante il principio di unitarietà dei segni distintivi, il segno in conflitto può essere rappresentato non solamente da un marchio, bensì anche da uno dei seguenti segni: ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio.

         Per scongiurare il pericolo di mancanza di novità del marchio che si intende utilizzare e registrare, è opportuno effettuare, tramite un consulente, una ricerca di anteriorità, finalizzata ad accertare che non vi siano segni distintivi che possano potenzialmente invalidare il marchio di interesse.

         Parallelamente, poiché il marchio di impresa deve essere dotato di capacità distintiva, cioè di idoneità a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese concorrenti, sempre a pena di nullità del marchio stesso, è fortemente consigliato che il marchio – se presenta elementi denominativi – non contenga denominazioni generiche relative ai prodotti o servizi contrassegnati, né indicazioni descrittive delle caratteristiche dei medesimi, quali i segni che nel commercio servono ad identificare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Ugualmente, sono privi di carattere distintivo, o comunque deboli, i marchi che consistono esclusivamente o contengono segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio, quali ad esempio “standard”, “extra”, “super”, ecc., con conseguente difficoltà di tutela nei confronti dei concorrenti.

         Non da ultimo, il segno che si intende adottare come marchio non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico dei consumatori sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, sempre a pena di nullità del marchio medesimo.

         In definitiva, è importante che le esigenze estetiche e promozionali del marchio vengano valutate e correttamente coniugate anche in considerazione della normativa vigente sui segni distintivi, al fine di evitare che un segno potenzialmente molto appetibile, si riveli poi nullo per mancanza di novità, di capacità distintiva o per uno degli altri requisiti previsti dal Codice della Proprietà Industriale.

Brevetto per modello di utilità

Brevetto per modello di utilità

In Italia esistono due livelli diversi di brevettazione di un ritrovato tecnico.

Un primo livello è quello ottenibile attraverso il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione. Un secondo livello di brevettazione è realizzabile, viceversa, attraverso il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Le procedure di deposito e di ottenimento sono le medesime di quelle per il brevetto d’invenzione ed il tipo di protezione è analoga.

Differisce, invece, la durata della protezione che, mentre per il brevetto d’invenzione è di venti anni, per il modello di utilità si riduce a soli dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Per i modelli di utilità le tasse di mantenimento sono quinquennali: dopo essere state abolite nel 2006 come per i brevetti d’invenzione, sono state poi reintrodotte, ma solo per il secondo quinquennio.

Quando si deve utilizzare la brevettazione mediante il modello di utilità?

La normativa sui modelli stabilisce che possono costituire oggetto di modello di utilità quei ritrovati atti a conferire “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali… particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Pertanto, tipicamente, l’oggetto di un modello di utilità consiste in un ritrovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire una maggiore o particolare utilità o comodità d’impiego. Non possono essere fatti oggetto di brevettazione per modello di utilità, pertanto, ritrovati relativi ad un metodo o procedimento, oppure ad un nuovo uso, ma solo ritrovati relativi a prodotti.

Inoltre, secondo un’opinione comune, il modello di utilità costituirebbe una fattispecie brevettuale da utilizzarsi solo nel caso di piccole invenzioni, le quali coinvolgano idee inventive con apporto inventivo ridotto, rispetto al brevetto d’invenzione.

Nella pratica sorgono spesso notevoli difficoltà per decidere se sia preferibile che un certo ritrovato venga protetto con l’una o con l’altra forma di brevettazione..

In passato, la scelta tra depositare un brevetto d’invenzione o un modello di utilità era spesso problematica, in quanto se, malauguratamente, si fosse depositato come brevetto d’invenzione ciò che era proteggibile solo come modello, qualora il brevetto fosse stato dichiarato nullo, si sarebbe persa ogni possibilità di protezione.

Con le modifiche legislative introdotte già nel 1987 è invece diventato possibile convertire in corso di causa un brevetto d’invenzione in un modello di utilità, e viceversa. Ne segue che, oggi, la scelta tra  invenzione e modello pone meno vincoli di quelli che si presentavano in passato.

Il modello di utilità è un istituto che interessa anche numerosi paesi esteri, ma in questo caso la sua natura e utilizzo sono profondamente diversi da quelli sopra esaminati. Infatti. All’estero il modello assume soprattutto il significato di un “brevetto veloce”, ossia di un brevetto concesso, diversamente dai brevetti d’invenzione, senza esame preventivo.

Tra i paesi esteri che prevedono, oltre al brevetto d’invenzione, anche il modello di utilità, ricordiamo la Germania, l’Austria, il Giappone, la Francia, la Spagna, la Cina, la cui normativa è più vicina a quella Italiana.