
Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento n. 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha modificato il Regolamento esistente (n. 207/2009) sul marchio comunitario, allo scopo di promuovere l’innovazione e la crescita economica, mediante la modernizzazione e semplificazione del sistema di registrazione e di tutela dei marchi. Gli strumenti adottati mirano quindi a promuovere la lotta alla contraffazione, facilitare la registrazione dei marchi, riducendone i costi, nonché ad uniformare la normative sui marchi vigenti nell’Unione Europea. Da tale data l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (Uami) è stato denominato Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiama ora marchio dell’Unione Europea. I marchi comunitari esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento sono diventati automaticamente marchi dell’Unione Europea, senza necessità di alcuna richiesta dai parte dei loro titolari.
Tra le principali novità portare dal nuovo regolamento, vale la pena sicuramente soffermarsi sulle seguenti:
(a) all’atto del deposito della domanda di marchio il segno può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile. Quindi, non è più imprescindibile che vi sia la rappresentazione grafica del marchio. Di questa opportunità potranno avvantaggiarsi i titolari di marchi “non convenzionali”, costituiti, ad esempio, da un suono, da un profumo o da un sapore;
(b) la tassa di registrazione viene ora prevista per ogni singola classe di prodotti o servizi: pertanto, si pagheranno tasse addizionali per le classi successive alla prima, anziché successive alla terza, come accadeva in precedenza, con diminuzione del costo per chi intende registrare il marchio per una sola classe di prodotti o servizi. Le tasse di rinnovo, poi, sono state notevolmente ridotte, quale che sia il numero delle classi di prodotti e servizi;
(c) sono stati rafforzati gli strumenti di lotta alla contraffazione, con riferimento alle merci in transito nel territorio dell’Unione Europea (cioè, non destinate al mercato europeo) o in regime di sospensione doganale e recanti marchi contraffatti, con possibilità di procedere al sequestro;
(d) costituisce impedimento alla registrazione di un marchio il conflitto del marchio che si intende registrare con denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
(e) vi sono poi alcune semplificazioni procedurali, consistenti in meccanismi più snelli di notifica, nella possibilità per l’ufficio di procedere in autonomia alla correzioni di errori o sviste manifeste, nonché nella possibilità di accedere on-line alle decisioni adottate dall’ufficio.
Infine, poiché il nuovo regolamento codifica la prassi attuale, che impone di indicare in maniera chiara e precisa i prodotti e servizi per cui si intende registrare il marchio, per i titolari di marchi registrati anteriormente al 22 giugno 2012 e rivendicanti l’intestazione della classe di prodotti o servizi di interesse, anziché l’elenco specifico di prodotti e servizi, è stato concesso un termine di grazia di sei mesi (che terminerà il 24 settembre 2016) al fine di poter indicare in modo chiaro e preciso i prodotti e servizi che si aveva originariamente (al momento del deposito) intenzione di proteggere. Nell’ipotesi in cui tale specifica non venisse comunicata all’Ufficio, il marchio si intenderà riferito soltanto alla denominazione generale indicata al momento del deposito, cioè ai beni e servizi chiaramente coperti dal significato letterale della parola.