Bonus Ricerca le note esplicative della circolare circolare AE 5E

Bonus Ricerca: le note esplicative della circolare AE 5E del 16 marzo 2016

Costi rendicontabili

a) Personale altamente qualificato: rientra nelle attività “intra muros”, che rimangono sostanzialmente invariate;

b) Costi per acquisizione di strumentazioni di laboratorio: si chiarisce che non sono compresi i soli strumenti di misura ma anche i beni strumentali utili alla conduzione delle attività, nella misura della quota di ammortamento o relativamente ai canoni di locazione;

c) Costi per consulenze esterne: attività “extra muros”: si chiarisce che rientrano anche le consulenze di “altre aziende”, senza requisiti scientifici, sulla base tuttavia di contratti di R&S con titolarità dei risultati del committente. Si tratta, in ogni caso, di beni immateriali.

d) Costi per competenze esterne e privative industriali: si chiarisce che all’interno delle “competenze esterne” rientrano anche i costi di personale tecnico interno non altamente qualificato. Tale interpretazione è controversa: da una parte l’Agenzia interpreta tale approccio estensivamente anche se l’interpretazione rigorosa addurrebbe tale possibilità ai soli costi per attività attribuibili a privative industriali.

È poi chiarito che i costi relativi a prestazioni da parte di società “infragruppo” sono rendicontabili nell’ambito delle attività “intra muros”.

Infine, i professionisti inseriti tra le attività “intra muros” se non altamente qualificati possono essere rendicontati tra i costi “extra muros”.

Fast Track To Innovation

Fast Track to Innovation

Fast Track To Innovation

L’azione pilota Fast Track to Innovation – FTI è una misura nel programma Horizon 2020 che prevede il finanziamento di progetti business driven, close to market, aperta a proposte – da parte dell’industria – per ogni settore tecnologico o applicativo, finalizzata alla cooperazione trans-disciplinare e intersettoriale.

A differenza dello SME Instrument, non è limitato alle PMI ma richiede un forte coinvolgimento delle imprese. L’obiettivo è di ridurre il tempo dall’idea al mercato, stimolare la partecipazione dei candidati per la prima volta al finanziamento della ricerca dell’UE e di aumentare gli investimenti del settore privato nella ricerca e nell’innovazione.

Le proposte per il finanziamento devono essere presentate da consorzi costituiti da tre a cinque soggetti giuridici stabiliti in almeno tre diversi Stati membri UE o associati ad Horizon 2020. La partecipazione sostanziale dell’industria in azioni FTI sarà obbligatoria per garantire una rapida diffusione nel mercato (rapida significa entro un periodo di tre anni dall’inizio della FTI-action).

Le proposte saranno valutate e classificate dopo le date di cut-off ogni anno. Le date cut-off nel 2016 sono: 01/06/2016 e 25/10/2016; le date di cut-off per il 2017 saranno rese pubbliche in un secondo tempo.

Il time-to-grant sarà di sei mesi al massimo. Come per altre azioni di innovazione, il tasso di finanziamento UE è del 70% del costi ammissibili. Il contributo indicativo UE per azione dovrebbe essere di 2 milioni di euro; in casi debitamente giustificati, un contributo comunitario fino a €3 milioni può essere considerato.

Dal marchio Comunitario al marchio dell'Unione Europa

Dal marchio Comunitario al marchio dell’Unione Europa

Dal marchio Comunitario al marchio dell'Unione Europa

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento n. 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha modificato il Regolamento esistente (n. 207/2009) sul marchio comunitario, allo scopo di promuovere l’innovazione e la crescita economica, mediante la modernizzazione e semplificazione del sistema di registrazione e di tutela dei marchi. Gli strumenti adottati mirano quindi a promuovere la lotta alla contraffazione, facilitare la registrazione dei marchi, riducendone i costi, nonché ad uniformare la normative sui marchi vigenti nell’Unione Europea. Da tale data l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (Uami) è stato denominato Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiama ora marchio dell’Unione Europea. I marchi comunitari esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento sono diventati automaticamente marchi dell’Unione Europea, senza necessità di alcuna richiesta dai parte dei loro titolari.

Tra le principali novità portare dal nuovo regolamento, vale la pena sicuramente soffermarsi sulle seguenti:

(a) all’atto del deposito della domanda di marchio il segno può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile. Quindi, non è più imprescindibile che vi sia la rappresentazione grafica del marchio. Di questa opportunità potranno avvantaggiarsi i titolari di marchi “non convenzionali”, costituiti, ad esempio, da un suono, da un profumo o da un sapore;

(b) la tassa di registrazione viene ora prevista per ogni singola classe di prodotti o servizi: pertanto, si pagheranno tasse addizionali per le classi successive alla prima, anziché successive alla terza, come accadeva in precedenza, con diminuzione del costo per chi intende registrare il marchio per una sola classe di prodotti o servizi. Le tasse di rinnovo, poi, sono state notevolmente ridotte, quale che sia il numero delle classi di prodotti e servizi;

(c) sono stati rafforzati gli strumenti di lotta alla contraffazione, con riferimento alle merci in transito nel territorio dell’Unione Europea (cioè, non destinate al mercato europeo) o in regime di sospensione doganale e recanti marchi contraffatti, con possibilità di procedere al sequestro;

(d) costituisce impedimento alla registrazione di un marchio il conflitto del marchio che si intende registrare con denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

(e) vi sono poi alcune semplificazioni procedurali, consistenti in meccanismi più snelli di notifica, nella possibilità per l’ufficio di procedere in autonomia alla correzioni di errori o sviste manifeste, nonché nella possibilità di accedere on-line alle decisioni adottate dall’ufficio.

Infine, poiché il nuovo regolamento codifica la prassi attuale, che impone di indicare in maniera chiara e precisa i prodotti e servizi per cui si intende registrare il marchio, per i titolari di marchi registrati anteriormente al 22 giugno 2012 e rivendicanti l’intestazione della classe di prodotti o servizi di interesse, anziché l’elenco specifico di prodotti e servizi, è stato concesso un termine di grazia di sei mesi (che terminerà il 24 settembre 2016) al fine di poter indicare in modo chiaro e preciso i prodotti e servizi che si aveva originariamente (al momento del deposito) intenzione di proteggere. Nell’ipotesi in cui tale specifica non venisse comunicata all’Ufficio, il marchio si intenderà riferito soltanto alla denominazione generale indicata al momento del deposito, cioè ai beni e servizi chiaramente coperti dal significato letterale della parola.

Start-Up Innovative Incentivi 2016

Start-Up Innovative: Incentivi 2016

Con l’art. 29 del D.L. 179/2012 sono state autorizzate dalla Commissione UE delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up innovative limitatamente ai periodi d’imposta relativi al triennio 2013-2015. Il periodo d’imposta 2016 non era stato oggetto di valutazione a livello comunitario tuttavia affinché l’agevolazione trovasse applicazione anche in tale periodo, risultava necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte della Commissione Ue sopraggiunta con la decisione del 14.12.2015 che ha ampliato il perimetro entro cui poter usufruire dei benefici fiscali. Tra le novità rispetto alla precedente disciplina vi è l’aumento da 2,5 a 15 milioni di euro dell’ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili per ciascuna start-up innovativa e l’aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio di durata dell’investimento.

Sono agevolati i conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo, i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni e gli investimenti in quote degli Oicr, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale. Anche con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano limitatamente alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni. Rimangono esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati in start-up innovative che operano nel settore navale, dell’acciaio o del carbone o che si qualificano come “imprese in difficoltà”.

Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, per i soggetti passivi Irpef il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dei conferimenti effettuati nel limite complessivo di 500 mila euro; per i soggetti Ires invece il beneficio consiste in una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 1,8 milioni.

Per le start-up innovative sociali e per quelle appartenenti al settore energetico la detrazione è elevata rispettivamente al 25% per i soggetti Irpef e al 27% per i soggetti Ires.

Il diritto all’agevolazione decade se entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento si verifica la cessione delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve, il recesso o l’esclusione degli investitori o la perdita di uno dei requisiti richiesti per la qualifica della start-up innovativa.

La tutela del software nel diritto d’autore

La tutela del software nel diritto d’autore

La protezione brevettuale riguarda solo uno dei due aspetti del software, anche se il principale, in quanto ne protegge proprio in concetti e le idee di fondo, e quindi fornisce la protezione più ampia. Tuttavia, anche l’aspetto formale può avere la sua importanza, perché anche esso ha tempo e sforzi di sviluppo, soprattutto se il programma elaborato ricade in uno dei pochi casi non proteggibili tramite brevetto. Per proteggere l’aspetto formale, in molti paesi si è ritenuto che lo strumento normativo più adatto fosse la legge sul diritto di autore, assimilando la forma espressiva di un programma a quella letteraria. In particolare, l’Unione Europea ha pubblicato nel 1991 una direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore “prendendo atto dello sviluppo del settore del software come elemento strategico per il progresso, e tenendo conto che la creazione di programmi richiede l’investimento di considerevoli risorse umane, tecniche, finanziarie, mentre la copia comporta un costo minimo”.

Vediamo ora in dettaglio quanto previsto la legge sulla protezione del software tramite il diritto d’autore.

Il diritto d’autore spetta al datore di lavoro se il programma è stato creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro.

Il diritto di autore, analogamente alle opere letterarie, nasce al momento della sua creazione e dura fino a 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo degli autori.

L’ambito di protezione si sostanzia nel diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (compresi il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione che richiedano la riproduzione del programma); la traduzione, l’adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulta; la distribuzione al pubblico in qualsiasi forma compresa la locazione.

La legge ha istituito un registro pubblico speciale presso la SIAE per la registrazione del software per fornire una data certa, dare una presunzione di paternità e invertire in tal modo l’onere della priva. La registrazione non è obbligatoria ma è consigliabile.

La legge vieta inoltre di mettere in circolazione o detenere per scopi commerciali copie non autorizzate e prevede delle sanzioni economiche e penali per coloro che violano i programmi per elaboratori a scopo di lucro.

A norma del regolamento nr. 244 del 22/04/1994, la registrazione può essere effettuata presentando un esemplare del programma e una descrizione dello stesso con ogni elemento utile per la sua identificazione. Il programma deve essere registrato su un supporto ottico o altro supporto non modificabile, stabile e compatto, accettato alla SIAE.

Il registro è pubblico e può essere consultato insieme ai documenti allegati, ad esclusione del programma.

Anche all’estero il software è protetto in base alla legge sul diritto d’autore.