La figura del Firmatario
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE ha introdotto un altro aspetto importante in quanto per la prima volta riporta esplicitamente la definizione di fabbricante quale “persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della Direttiva ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina ai fini della sua immissione sul mercato”.
Il fabbricante può essere o meno stabilito nell’Unione Europea.
Il fabbricante deve espletare tutti gli adempimenti previsti dalla Direttiva Macchine e in particolare deve redigere le Istruzioni per l’uso della macchina (o le Istruzioni per l’assemblaggio nel caso di quasi-macchina) e disporre del fascicolo tecnico previsto dall’allegato VII della Direttiva.
In mancanza di un fabbricante come definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio la macchina o la quasi-macchina.
Pertanto, si definisce come criterio fondamentale che ogni macchina debba avere comunque un costruttore indipendentemente che questa riporti in targa o meno i suoi riferimenti.
Inoltre, l’ultima parte della definizione mette in guardia anche gli installatori, ed in generale coloro che effettuano adeguamenti o modifiche sulle macchine usate, in quanto nel caso in cui l’intervento operato ricada nell’ambito della messa in servizio o nella immissione sul mercato, in mancanza di accordi precisi con la committenza colui che opera tale intervento può diventare suo malgrado costruttore dell’intera macchina con tutte le responsabilità che ne conseguono.
La Direttiva non vieta la prassi commerciale di vendere macchine con marchio diverso da quello del fabbricante “reale”, per esempio da parte dei distributori, oppure nel caso di macchine commercializzate nell’ambito di insiemi complessi.
In questo caso, però, il soggetto che appone il proprio nome sulla macchina deve assumersi tutti gli obblighi della Direttiva Macchine, ovvero:
- Redazione della Dichiarazione CE di Conformità (o di Incorporazione nel caso di quasi-macchina).
- Stesura delle Istruzioni per l’uso (o per l’assemblaggio nel caso di quasi-macchina).
- Costituzione del fascicolo tecnico (o della documentazione tecnica pertinente).
Nel caso di macchine costruite per uso proprio, il fabbricante coincide con l’utilizzatore della macchina che deve assumersi tutti gli oneri previsti dalla Direttiva Macchine, compresa la redazione (e conservazione) della Dichiarazione CE di Conformità.
La persona che firma la Dichiarazione CE di Conformità (oppure la Dichiarazione del fabbricante o quella di Incorporazione) deve avere una delega sufficiente all’interno dell’azienda, in modo da poterla impugnare legalmente; è opportuno che tale delega sia formale, anche se ciò non è un obbligo.
È importante evidenziare che la delega alla firma non costituisce un trasferimento delle responsabilità civili e penali che gravano sul legale rappresentante dell’azienda costruttrice della macchina.
La figura del Mandatario
La Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce:
“qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto del fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente Direttiva.”
Il Mandatario è, quindi, un incaricato del fabbricante che gli delega l’esecuzione di alcuni adempimenti che gli sarebbero propri.
Caratteristica essenziale del mandatario è che sia stabilito all’interno dell’Unione Europea e che il mandato da parte del costruttore della macchina sia formale.
È opportuno precisare il ruolo “effettivo” del firmatario della Dichiarazione CE di Conformità. Normalmente nelle aziende si tende a ritenere che sia responsabile della conformità alla Direttiva Macchine (e quindi anche responsabile penalmente e civilmente) colui che materialmente firma la Dichiarazione CE di Conformità.
In realtà la firma della Dichiarazione (che deve poter impugnare l’azienda e quindi deve scaturire apposita delega a tal fine) è una firma di funzione che serve, come in tante altre occasioni documentali, semplicemente a impegnare l’azienda circa i contenuti della Dichiarazione. Ma la valutazione delle responsabilità civili e penali è tutt’altra cosa, e discenderà appunto dalla valutazione degli effettivi compiti stabiliti in capo a ciascuno, in relazione alla non conformità rilevata; l’apposizione della firma sarà soltanto uno dei parametri da valutarsi e neppure uno dei più importanti.
Ciò premesso, è comunque auspicabile che vi sia coincidenza tra le funzioni di firmatario della Dichiarazione e “responsabile effettivo della progettazione”, anche al fine di vincolare psicologicamente il firmatario ed effettuare realmente tutte le valutazioni necessarie prima dell’immissione delle macchine sul mercato.
I principali soggetti della responsabilità civile e penale sono il titolare dell’azienda (o suo delegato) e, in secondo luogo il direttore tecnico, cioè colui che decide e amministra “il portafoglio” dell’azienda.
Altri responsabili coinvolgibili in una indagine sono:
- i commerciali, per la corretta acquisizione dei dati, in particolare se richieste da norme specifiche (per es. EN 60204 – Allegato B);
- i progettisti, con responsabilità diverse in funzione dell’esperienza;
- i particolaristi (se non hanno potere decisionale non hanno responsabilità);
- i manualisti (ricevono dal tecnico le indicazioni sulle valutazioni presenti sul Fascicolo Tecnico, da comunicare poi correttamente);
- il responsabile dell’emissione dei documenti, di prodotti/macchine e del sistema di produzione;
- i montatori collaudati, perché completano l’installazione nel rispetto delle indicazioni di progetto, fino alla consegna.