Capitalizzazione costi di ricerca e sviluppo – modifica Oic 24

Il Dlgs 139/2015 ha rivisto molte delle regole di bilancio, in particolare per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, eliminando i costi di ricerca e di pubblicità. La voce BI-2) dello Stato patrimoniale è denominata, a partire dal 2016, semplicemente “Spese di sviluppo”.
Il rinnovato principio contabile Oic 24 chiarisce che i costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati in passato, devono essere spesati per intero nell’esercizio di sostenimento a partire dal 2016, salvo il caso in cui tali spese soddisfino i requisiti esposti di seguito.
La novità introdotta ha lo scopo di ridurre i margini di discrezionalità ed evitare la facile capitalizzazione di costi generici e/o ricorrenti la cui recuperabilità viene sovrastimata.
In ogni caso la nuova formulazione prevede che i costi di pubblicità già capitalizzati prima del 2016 possano essere riclassificati tra i costi di impianto ed ampliamento purché si tratti di costi legati a una fase di start-up o di accrescimento della capacità operativa, o una fase di ampliamento. Sostanzialmente deve trattarsi di costi non ricorrenti per i quali l’impresa ha ragionevoli aspettative di ritorni economici futuri.
Alle stesse condizioni sono capitalizzabili anche i costi di pubblicità sostenuti dal 2016.
In caso non vengano soddisfatti i requisiti sopra esposti, se si tratta di nuovi costi sostenuti a partire dal 2016 questi dovranno essere imputati a costo, se invece si tratta di costi già capitalizzati questi dovranno essere eliminati con effetto retroattivo e imputazione a patrimonio netto.
Allo stesso modo, per i costi di ricerca, a partire dal 2016 non è più consentita la capitalizzazione, né per le spese di ricerca “di base” già ad oggi rilevate a costo, né per le spese di ricerca “applicata”. Anche in questo caso però l’Oic 24 adotta una soluzione “flessibile” in quanto fa confluire la ricerca applicata ai costi di sviluppo, sia per quanto riguarda i costi già capitalizzati, sia per quelli sostenuti a partire dal 2016, purché, specularmente ai costi di pubblicità, rispettino determinati requisiti.
In particolare, tali costi devono essere correlati con un prodotto o un processo ben definito, identificabile e misurabile, la realizzabilità del progetto, tecnicamente fattibile e dotato delle necessarie risorse, e la recuperabilità delle spese attraverso adeguate prospettive di reddito.
Infine, con riferimento al periodo di ammortamento, i costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati entro i cinque anni ma in funzione della loro vita utile.