Brevetto per modello di utilità
In Italia esistono due livelli diversi di brevettazione di un ritrovato tecnico.
Un primo livello è quello ottenibile attraverso il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione. Un secondo livello di brevettazione è realizzabile, viceversa, attraverso il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Le procedure di deposito e di ottenimento sono le medesime di quelle per il brevetto d’invenzione ed il tipo di protezione è analoga.
Differisce, invece, la durata della protezione che, mentre per il brevetto d’invenzione è di venti anni, per il modello di utilità si riduce a soli dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda.
Per i modelli di utilità le tasse di mantenimento sono quinquennali: dopo essere state abolite nel 2006 come per i brevetti d’invenzione, sono state poi reintrodotte, ma solo per il secondo quinquennio.
Quando si deve utilizzare la brevettazione mediante il modello di utilità?
La normativa sui modelli stabilisce che possono costituire oggetto di modello di utilità quei ritrovati atti a conferire “particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali… particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”
Pertanto, tipicamente, l’oggetto di un modello di utilità consiste in un ritrovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire una maggiore o particolare utilità o comodità d’impiego. Non possono essere fatti oggetto di brevettazione per modello di utilità, pertanto, ritrovati relativi ad un metodo o procedimento, oppure ad un nuovo uso, ma solo ritrovati relativi a prodotti.
Inoltre, secondo un’opinione comune, il modello di utilità costituirebbe una fattispecie brevettuale da utilizzarsi solo nel caso di piccole invenzioni, le quali coinvolgano idee inventive con apporto inventivo ridotto, rispetto al brevetto d’invenzione.
Nella pratica sorgono spesso notevoli difficoltà per decidere se sia preferibile che un certo ritrovato venga protetto con l’una o con l’altra forma di brevettazione..
In passato, la scelta tra depositare un brevetto d’invenzione o un modello di utilità era spesso problematica, in quanto se, malauguratamente, si fosse depositato come brevetto d’invenzione ciò che era proteggibile solo come modello, qualora il brevetto fosse stato dichiarato nullo, si sarebbe persa ogni possibilità di protezione.
Con le modifiche legislative introdotte già nel 1987 è invece diventato possibile convertire in corso di causa un brevetto d’invenzione in un modello di utilità, e viceversa. Ne segue che, oggi, la scelta tra invenzione e modello pone meno vincoli di quelli che si presentavano in passato.
Il modello di utilità è un istituto che interessa anche numerosi paesi esteri, ma in questo caso la sua natura e utilizzo sono profondamente diversi da quelli sopra esaminati. Infatti. All’estero il modello assume soprattutto il significato di un “brevetto veloce”, ossia di un brevetto concesso, diversamente dai brevetti d’invenzione, senza esame preventivo.
Tra i paesi esteri che prevedono, oltre al brevetto d’invenzione, anche il modello di utilità, ricordiamo la Germania, l’Austria, il Giappone, la Francia, la Spagna, la Cina, la cui normativa è più vicina a quella Italiana.