Ammortamento beni immobili: il c.d. software “sorgente”
Con la sentenza dell’11 agosto 2016, n. 16953, la Corte di cassazione si è espressa in merito al corretto trattamento fiscale delle quote di ammortamento di alcuni software (i software rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 103 del TUIR). L’art. 103 del Tuir prevede al primo comma che “le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo”. Al secondo comma è statuito che “le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge”.
In via generale, il costo del software acquisito in licenza a tempo determinato dovrebbe essere ammortizzato ai sensi del comma 2 del citato art. 103, ma nel caso si tratti di software “sorgente” e quindi acquisito allo scopo di essere oggetto di conversione con il proprio lavoro di sviluppo e implementazione, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la possibilità di applicare la disciplina del comma 1 dell’art. 103 del Tuir.
Secondo i giudici di legittimità entrambi i commi dell’art. 103 possono essere applicati ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ed i differenti ambiti operativi vanno distinti in ragione dell’ampiezza e del contenuto del diritto acquisito. Ai fini dell’ammortamento, la qualificazione di tali beni immateriali, deve essere compiuta sulla base della volontà negoziale manifestata dalle parti e non sulla astratta considerazione della residua utilità o meno del bene alla conclusione del processo di trasformazione.