Agenzia delle entrate: Risoluzione n. 66/E del 3 agosto 2016

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E dello scorso agosto ha fornito importanti chiarimenti in merito al calcolo dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013, ovvero il credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Come è noto, tale agevolazione, è calcolata secondo il metodo incrementale, ovverosia sull’investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Nello specifico, l’istante aveva chiesto all’Agenzia di chiarire:

– la corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione sia con riferimento al periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, sia ai periodi d’imposta rilevanti per il calcolo della media di riferimento, ovverosia capire se detti costi debbano essere assunti al lordo o al netto dei contributi comunitari ricevuti;

– la corretta imputazione dei costi ai periodi d’imposta rilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione.

L’Agenzia ha fin da subito chiarito come l’agevolazione in oggetto riconosca a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per investimenti in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda le valorizzazioni dei costi di ricerca e sviluppo, gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi.

L’imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione e ai singoli periodi rilevanti per il calcolo della media avviene secondo le regole generali di competenza fiscale.

Al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti ammissibili all’agevolazione valgono anche per l’individuazione degli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto.

Dunque, con riferimento ai quesiti sopra riportati, l’Agenzia afferma che ai fini del calcolo dell’agevolazione, l’istante deve raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categoria assumendo, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero costo.

Per quanto riguarda i criteri di imputazione temporale dei costi, con particolare riferimento ai costi del personale altamente qualificato, la circolare 5/E del 2016 ha precisato che è eleggibile il costo aziendale di competenza dell’esercizio relativo ai rapporti di lavoro e alle collaborazioni, sostenuto in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo, adeguatamente documentato. Pertanto rileva il costo aziendale di competenza sostenuto per il personale altamente qualificato relativo all’effettivo impiego di tali lavoratori in attività di ricerca e sviluppo.